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L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. e dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine nel cui albo è iscritto può eseguire le notifiche eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale in proprio a mezzo del servizio postale (art. 1 Legge n. 53/1994). L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi di tale facoltà, deve essere previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano:
Inoltre la su citata autorizzazione dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il Consiglio dell'Ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio di tale facoltà (art. 7 Legge n. 53/1994).
In punto il COA di Campobasso ha formulato un quesito, ossia se le cause ostative previste – e cioè l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti e l'irrogazione di sanzioni interdittive – debbano essere interpretate come requisiti cumulativi ovvero alternativi.
La risposta è giunta dal Consiglio nazionale forense, con parere n. 28 del 20 aprile 2022 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=77738).
Ma vediamola nel dettaglio.
Il parere del CNF
Il Consiglio nazionale forense richiama un suo precedente parere, il n. 16 del 2020 espresso in merito a un quesito formulato dal COA di Venezia. In particolare, quest'ultimo ha chiesto:
In ordine al primo quesito, il Consiglio nazionale forense ha affermato che le ipotesi di revoca sono circoscritte:
Ne consegue che ove sia comminata una sanzione interdittiva, a prescindere dalla sua esecutività, seguirà la revoca dell'autorizzazione in questione. Se non si procedesse con la revoca si finirebbe paradossalmente per mantenere un'autorizzazione, in carenza di uno dei requisiti previsti per la sua adozione (e cioè l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti).
In ordine al secondo quesito, occorre precisare che la norma parla di revoca dell'autorizzazione e non già di una sospensione. Pertanto, deve essere esclusa qualunque ipotesi di delimitazione temporale fermo restando che, una volta scontata la sanzione, l'avvocato potrà chiedere nuovamente di essere autorizzato alle notifiche in proprio.
Premesso questo, tornando al quesito del COA di Compobasso, il Consiglio nazionale forense ha affermato che i requisiti vanno intesi […] come alternativi. Con l'ovvia conseguenza che, sia la pendenza di procedimenti disciplinari che l'aver riportato sanzioni interdittive ostano – alternativamente – all'autorizzazione in parola.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.