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Avvocati: la notifica in proprio e la revoca dell'autorizzazione

CNF

L'avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell'art. 83 c.p.c. e dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine nel cui albo è iscritto può eseguire le notifiche eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale in proprio a mezzo del servizio postale (art. 1 Legge n. 53/1994). L'avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi di tale facoltà, deve essere previamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano:

  • procedimenti disciplinari pendenti;
  • riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione.

Inoltre la su citata autorizzazione dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall'applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il Consiglio dell'Ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell'esercizio di tale facoltà (art. 7 Legge n. 53/1994). 

In punto il COA di Campobasso ha formulato un quesito, ossia se le cause ostative previste – e cioè l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti e l'irrogazione di sanzioni interdittive – debbano essere interpretate come requisiti cumulativi ovvero alternativi.

La risposta è giunta dal Consiglio nazionale forense, con parere n. 28 del 20 aprile 2022 (fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/?p=77738).

Ma vediamola nel dettaglio.

Il parere del CNF

Il Consiglio nazionale forense richiama un suo precedente parere, il n. 16 del 2020 espresso in merito a un quesito formulato dal COA di Venezia. In particolare, quest'ultimo ha chiesto:

  • se occorre procedere con la revoca anche in caso di irrogazione di sanzione disciplinare interdittiva (sospensione) non definitiva;
  • se, in caso di revoca dell'autorizzazione, la stessa debba essere temporalmente parametrata sulla durata della sospensione o debba essere disposta in via definitiva.

In ordine al primo quesito, il Consiglio nazionale forense ha affermato che le ipotesi di revoca sono circoscritte:

  • all'irrogazione di sanzioni disciplinari;
  • qualora non siano state irrogate dette sanzioni, alla sussistenza di motivate ragioni di opportunità che ostino alla prosecuzione delle attività di notifiche in proprio.

Ne consegue che ove sia comminata una sanzione interdittiva, a prescindere dalla sua esecutività, seguirà la revoca dell'autorizzazione in questione. Se non si procedesse con la revoca si finirebbe paradossalmente per mantenere un'autorizzazione, in carenza di uno dei requisiti previsti per la sua adozione (e cioè l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti).

In ordine al secondo quesito, occorre precisare che la norma parla di revoca dell'autorizzazione e non già di una sospensione. Pertanto, deve essere esclusa qualunque ipotesi di delimitazione temporale fermo restando che, una volta scontata la sanzione, l'avvocato potrà chiedere nuovamente di essere autorizzato alle notifiche in proprio.

Premesso questo, tornando al quesito del COA di Compobasso, il Consiglio nazionale forense ha affermato cherequisiti vanno intesi […] come alternativi. Con l'ovvia conseguenza che, sia la pendenza di procedimenti disciplinari che l'aver riportato sanzioni interdittive ostano – alternativamente – all'autorizzazione in parola. 

 

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