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Avvocati: incompatibilità anche in caso di iscrizione solo temporanea in altro albo professionale.

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Con la sentenza n. 35981/23, resa nota solo qualche giorno fa, le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato la legittimità del provvedimento di cancellazione dall'albo degli avvocati disposto da un COA nei confronti di un legale che era risultato iscritto contemporaneamente all'albo degli odontoiatri, quale odontoiatra estero.

Secondo il legale ricorrente, la decisione del COAdi appartenenza (poi confermata dal CNF) contrastava con l'art. 1 del d.m. 31 luglio 2006 del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante disciplina delle attività professionalizzanti obbligatorie per la classe delle Specializzazioni in odontoiatria, ciò dal momento che la contemporanea iscrizione all'albo degli odontoiatri era stata richiesta solo in via temporanea ed esclusivamente per la prosecuzione degli studi post-laurea in odontoiatria e, dunque, costituiva attività … di carattere scientifico e … culturale consentita dalla legge n. 247 del 2012. 

Le Sezioni Unite della Cassazione, dopo aver ricordato che le incompatibilità della professione di avocato previste dalla legge professionale mirano a tutelare, assicurare e garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, anche per evitare condizionamenti di qualunque genere, al fine di permettere al professionista di svolgere la funzione di assicurare al cittadino la piena ed effettiva tutela dei suoi diritti e ciò in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa, hanno affermato che per integrare l'incompatibilità prevista dall'art. 18, comma 1, lett. a), della l. n. 247 del 2012 è sufficiente la mera iscrizione in un altro albo professionale (diverso da quelli per cui è espressamente consentita), non essendo necessario che la differente attività sia svolta continuativamente o professionalmente.  

Sebbene regime delle incompatibilità ostative all'esercizio della professione di avvocato includa delle eccezioni, hanno proseguito gli Ermellini, la possibilità d'iscrizione ad altro ordine professionale oltre quello forense, è prevista esclusivamente per l'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per l'albo dei consulenti del lavoro, per l'elenco dei pubblicisti e, infine, per il registro dei revisori contabili. Tali eccezioni, per essere riconducibili ad un numerus clausus, non sono suscettibili d'interpretazione analogica,

Se, dunque, le dette ipotesi consentite costituiscono un numero chiuso, conclude la sentenza, la previsione normativa d'incompatibilità all'esercizio della professione forense, enunciata nell'art. 18, lett. 1 della legge professionale, va interpretata, in continuità con gli orientamenti già in precedenza espressi, nel senso della rilevanza della mera iscrizione ad altro albo professionale, diverso da quelli per i quali la doppia iscrizione è espressamente consentita, per far scattare l'incompatibilità dell'iscrizione all'albo degli avvocati (compreso l'elenco speciale degli avvocati stabiliti). 

 

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