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La decisione del Giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che ritiene non dovuto il compenso all'avvocato per l'inutilità dell'attività professionale svolta per conto del cliente, anche in assenza di eccezione in tal senso da parte dell'opponente, non eccede l'oggetto dell'opposizione se l'opponente ha in ogni caso contestato in radice di essere debitore dell'opposto di una qualsiasi somma.
Questo ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 5640 del 21 febbraio 2022 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).
Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.
I fatti di causa
Il ricorrente ha ottenuto un decreto con cui al controricorrente è stato ingiunto il pagamento del compenso al ricorrente spettante per l'attività svolta per conto del su indicato controricorrente. Avverso detto decreto, quest'ultimo ha proposto ricorso ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 del D. Lgs. n. 150 del 2011. Il Tribunale adito per l'opposizione, ha accolta l'impugnazione, condannando l'opposto alle spese di lite. In buona sostanza il Tribunale ha ravvisato l'inutilità dell'attività professionale alla quale si riferisce la pretesa creditoria oggetto di causa.
Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione a seguito di impugnazione, da parte del ricorrente, della decisione emessa dal Giudice dell'opposizione.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte di cassazione.
La decisione della SC
Innanzitutto la Suprema Corte fa rilevare che il Giudice di merito ha ritenuto l'attività professionale svolta dall'opposto per conto dell'opponente del tutto inutile. In particolare, ha evidenziato che il ricorrente:
Premesso ciò, i Giudici di legittimità esaminano le doglianze del ricorrente. Ad avviso di quest'ultimo la decisione del Tribunale è viziata per violazione dell'art. 112 c.p.c.
In buona sostanza, a suo dire, il Giudice di merito si sarebbe pronunciato su una questione, quella dell'inutilità dell'attività professionale svolta dal ricorrente, che non è stata mai sollevata nel giudizio dell'opposizione da parte dell'opponente.
La Suprema Corte ritiene detta doglianza inammissibile.
Vediamo il motivo.
Il giudice di merito ha ritenuto che non è dovuto alcun compenso all'avvocato che svolge, per conto del cliente, una attività inutile [...](Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4781 del 26/02/2013, Rv. 625387). Detto rilievo, secondo i Giudici di legittimità, non eccede l'oggetto dell'opposizione spiegata dall'opponente, dal momento che quest'ultimo ha contestato in radice di essere debitore del ricorrente di una qualsiasi somma. Ne consegue che la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso. E ciò tanto più ove si pensi che la memoria depositata da parte ricorrente in prossimità dell'adunanza camerale non ha offerto argomenti ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, essendo stata meramente riproduttiva di questi ultimi. In sintesi e alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto:
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.