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Atti impositivi: copia fotostatica dell’avviso di ricevimento e suo disconoscimento nel processo tributario

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Riferimenti normativi: Art.2719 c.c. - artt.214 - 215 c.p.c.

Focus: Con sentenza n.4729 del 19/12/2019 la Commissione Tributaria Regionale per la Calabria - sezione 3 - si è pronunciata in merito alla ritualità della prova della notifica della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate ritenendo che: "Il disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica di un documento prodotto in giudizio non vincola il giudice".

Principi generali: Il convincimento dei giudici della Commissione tributaria calabrese si fonda su un consolidato orientamento in materia da parte della Suprema Corte (Cassazione civile, Sez. V, 30 giugno 2016, n.13384) che prende le mosse dall' art.2719 cod.civ. La norma in questione richiede l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche ed è applicabile tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione. Ciò posto la Corte di Cassazione ha chiarito che <<nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui i due suddetti disconoscimenti debbano avvenire, è da ritenere applicabile ad entrambi la disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod.proc.civ., con la duplice conseguenza che la copia fotostatica non autenticata si avrà per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, quindi, specifico e non equivoco, alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, e che il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche "aliunde">> (Cass. n. 4476 del 2009).

La Suprema Corte ha, inoltre, affermato un importante principio affermando che: " il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura", a differenza del disconoscimento previsto dall'art.215, comma 2, cod. proc. civ., che, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, " non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni ". In buona sostanza i giudici di legittimità hanno precisato che " Le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico non quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico da valutare nell'apprezzamento di una più complessa fattispecie, restando in tal caso il giudice libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando qualsiasi circostanza atta a rendere verosimile un determinato assunto, come qualsiasi altro indizio, purché essa appaia grave, precisa e concordante" (Cass. Sez. 1, Sentenze n. 659 del 25/01/1999 e n. 5662 del 13/05/1992). Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa" (Cass. n. 4395 del 2004;Cass. Sez. Il, Sentenza n. 6090 del 12/05/2000; Cass. Sez. I, Sentenza n. 940 del 05/02/1996)

Nel caso di specie la Commissione tributaria provinciale si era pronunciata ritenendo non raggiunta la prova della notificazione delle cartelle di pagamento, prodromiche agli avvisi di intimazione impugnati, e quella degli stessi avvisi di intimazione, non essendo stato prodotto l'originale dell'avviso di ricevimento. Ciò in seguito a mero disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica dell'avviso di ricevimento della raccomandata da parte del contribuente.La Commissione tributaria  regionale della Calabria, invece, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto la produzione della fotocopia, oggetto di contestazione, manifestamente rivolta al fine di dimostrare un fatto storico, quale appunto l'avvenuta notifica (Cass. civ., Sez. VI, 20 giugno 2014, ord. 14145) degli atti tributari contestati con il ricorso di primo grado, e, di conseguenza,ha dichiarato la regolarità formale delle intimazioni di pagamento e delle sottostanti cartelle.

 

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