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Assicurazione contro infortuni non mortali e sinistro, SC: no a cumulo tra indennizzo e risarcimento

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 Con riferimento a un sinistro stradale, il danneggiato che abbia stipulato un'assicurazione contro gli infortuni non mortali non può cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo responsabile civile con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore.

Questo è quanto è stato ribadito dalla Corte di cassazione, con ordinanza n. 14358 del 27 maggio 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità,

I fatti di causa.

I ricorrenti sono stati coinvolti, in qualità di conducente e di terzo trasportato, in un sinistro stradale consistito nella collisione dell'autovettura su cui viaggiavano con altro veicolo. Essi lamentano di essere stati danneggiati e, per tal verso, hanno agito in giudizio per ottenere l'integrale risarcimento dei danni alla persona subiti atteso che «quanto agli stessi corrisposto in via stragiudiziale dalla compagnia assicuratrice è stato da loro ritenuto un mero acconto della maggior somma di cui essi reputano di aver diritto».

In primo grado, il Giudice ha ritenuto:

  • sussistente una responsabilità paritetica tra i due conducenti;
  • sufficiente quanto dagli stessi percepito "ante causam".

 La decisione è stata impugnata e il Giudice d'appello sul presupposto di una diversa ripartizione delle quote di responsabilità ha rilevato che i ricorrenti, avendo già ricevuto un indennizzo per lo stesso sinistro - in forza della polizza infortuni con l'assicurazione precedentemente stipulata – avrebbero diritto a ottenere il risarcimento per la differenza. E ciò anche se le due polizze infortuni prevedono la rinuncia alla surroga dell'assicuratore nei confronti del responsabile civile.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione della SC.

Innanzitutto i Giudici di legittimità richiamando l'orientamento giurisprudenziale prevalente, ribadiscono che «l'assicurazione contro gli infortuni non mortali costituisce un'assicurazione contro i danni ed è soggetta al principio indennitario, in virtù del quale l'indennizzo non può mai eccedere il danno effettivamente patito». Ne consegue che ove il danneggiato abbia già ottenuto un indennizzo dal suo assicuratore, qualora egli agisca in giudizio per ottenere anche un risarcimento danni per le lesioni personali subite, detto risarcimento va «diminuito dell'importo percepito [...]da parte del proprio assicuratore privato contro gli infortuni» (Cass., n. 13233/2014; n. 7349/2015). Alla decurtazione dell'importo indennizzato dalla somma dovuta a titolo di risarcimento si ricorre anche quando l'assicuratore abbia rinunciato alla surroga prevista dall'art. 1916 c.c. In forza di tale disposizione, l'assicuratore che ha pagato l'indennità si sostituisce fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

 Quando l'assicuratore rinuncia a tale diritto, detta rinuncia non incide sulla funzione indennitaria del contratto di assicurazione. Con l'ovvia conseguenza che, in queste ipotesi:

  • non è consentito all'assicurato di cumulare il risarcimento ottenuto dal terzo con l'indennizzo dovuto dall'assicuratore perché il principio indennitario in materia assicurativa è principio di ordine pubblico e quindi inderogabile» (Cass., n. 13223/20014).;
  • la rinuncia alla surroga «giova solo al responsabile civile, non al danneggiato».

D'altro canto, le stesse Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cass. Sez. Un., n. 12565/2018)- ricordano i Giudici di legittimità – hanno affermato che:

  • l'assicurazione contro i danni prevede la liquidazione di un'indennità;
  • tale indennità viene erogata a titolo di risarcimento del danno subito dall'assicurato in occasione del sinistro occorso;
  • l'indennità in questione, una volta riconosciuta, «soddisfa, neutralizzandola in tutto o in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo autore del fatto illecito, ravvisandosi, così, nella percezione dell'indennità assicurativa un'ipotesi di cd. "compensatio lucri cum damno"».

Che non vi è cumulo tra indennizzo e risarcimento danni discende anche dal fatto che il principio della "integralità del risarcimento del danno", invocato nel caso di specie, dai ricorrenti non gode della tutela costituzionale (Corte Cost. n. 132/1985, Corte Cost. n. 369/1996, Corte Cost. n. 148/1999, Cass., Sez. Un., sent. 22 luglio 2015, n. 15350).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso.

 

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