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Assegno di mantenimento, SC: “Non va ridotto se la moglie apre attività in franchising”.

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Con l'ordinanza n. 8745 depositata lo scorso 28 marzo, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla congruità dell'importo determinato dalla Corte territoriale in relazione ad un assegno di mantenimento dovuto dall'ex marito in favore della moglie, ha precisato che non dà luogo alla riduzione dell'assegno di mantenimento la circostanza che l'ex moglie avvii una piccola attività imprenditoriale in franchising, decorando modiche quantità di pasticcini.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Velletri pronunciava la separazione tra coniugi con addebito al marito, assegnava alla moglie la casa coniugale ove sarebbe vissuta con i figli minori e attribuiva alla donna un assegno di mantenimento dell'importo mensile complessivo di Euro 3.500,00, di cui Euro 2.000,00 a suo favore e Euro 750,00 per ciascun figlio, ripartendo al 50% tra i genitori le spese straordinarie da sostenere per i figli.

La pronuncia veniva appellata dall'uomo, per ottenere il rigetto della domanda di addebito della separazione, nonché la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento, in ragione dell'intervenuta autonomia economica del figlio e della facoltà della coniuge di locare a terzi una porzione della casa coniugale. 

 La Corte di Appello di Roma dichiarava cessato l'obbligo di mantenimento del figlio, ma respingeva la richiesta di riduzione dell'assegno mensile a favore del coniuge.

Ricorrendo in Cassazione, il padre censurava la decisione della Corte di merito la quale – a suo dire – aveva confermato l'assegno mensile senza fare riferimento alcuno alle attuali e concrete disponibilità economiche della moglie, e senza operare una valutazione del reddito della stessa a seguito dell'avvio di una attività imprenditoriale in franchising consistente nella decorazione di dolci.

In particolare, il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 156 comma 1 e comma 2 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: deduceva, infatti, che una corretta applicazione della normativa di cui all'art. 156 c.c. avrebbe dovuto comportare una riduzione del mantenimento dovuto alla moglie, atteso che il diritto del coniuge di ricevere quanto è necessario al suo mantenimento è subordinato al fatto che lo stesso non abbia adeguati redditi propri.

La Cassazione non condivide le difese formulate dal ricorrente.

 I Supremi Giudici specificano, infatti, che la censura formulata è inammissibile in quanto si sostanzia nel richiedere una nuova valutazione degli elementi materiali della fattispecie, con particolare riferimento all'incidenza sulle condizioni patrimoniale della moglie dell'attività di decorazione di dolci, da ella intrapresa in franchising: tale esame – già oggetto dell'analisi della Corte di merito e sfociato in una pronuncia che, confermando l'importo dovuto quale assegno di mantenimento, ha escluso la rilevanza delle nuove entrate della donna ai fini di una modificazione dell'importo dell'assegno – è, di fatto, precluso al sindacato della Cassazione.

Gli Ermellini rigettano, quindi, la richiesta avanzata dall'uomo, confermando la valutazione compiuta dalla Corte di Appello, secondo cui i redditi della donna derivanti dall'attività di decorazione dei dolci non sono di importanza tale da incidere sulle sue condizioni patrimoniali e determinare una riduzione dell'assegno.

Da ultimo, la Cassazione esclude che le testimonianze rese dal collaboratore domestico che lavorava nell'abitazione dei coniugi durante la convivenza della coppia possano risultare decisivi in ordine alla definizione della misura dell'assegno di mantenimento per il coniuge.

Compiute queste precisazioni, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

 

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