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Con la pronuncia n. 11635 dello scorso 15 marzo, la II sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna per un legale che tratteneva degli assegni emessi a favore dei propri clienti nell'attesa che gli stessi pagassero il suo onorario, ritenendo irrilevante la circostanza che mai fossero stati riscossi dal legale in virtù della clausola di non trasferibilità, in quanto rileva che siano stati "usati nel tentativo di conseguire un utile, senza che i diretti interessati riuscissero per causa sua a entrarne mai in possesso, come invece prescritto dalle norme che disciplinano la relazione fra il cliente e l'avvocato, quando costui sia domiciliatario.".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un legale accusato per due episodi di appropriazione indebita commessi allorquando, all'esito favorevole di due differenti cause che gli erano state affidate, non informava i propri assistiti che erano pervenuti nel proprio studio degli assegni a loro intestati e decideva di trattenere i titoli fino alla riscossione delle proprie parcelle. Così facendo, la sua condotta impediva che le somme giudizialmente riconosciute alle parti offese pervenissero nella loro disponibilità, tanto da far scadere la validità degli assegni in questione.
Per tali fatti, sia il Tribunale di Massa che la Corte di appello di Genova lo condannavano per il delitto di appropriazione indebita, essendone stati riscontrati gli elementi costitutivi, quali l'appartenenza delle somme dovute a ciascuna delle parti offese, la volontà di interversione del possesso e l'ingiusto profitto.
Ricorrendo in Cassazione, il legale evidenziava la mancanza degli elementi costitutivi del reato imputatogli.
Sosteneva, infatti, come erroneamente gli era stata attribuita la responsabilità per aver trattenuto presso di sè e in modo abusivo somme di denaro appartenenti ai suoi clienti, evidenziando come, in virtù della clausola di non trasferibilità posta sui titoli, era del tutto impossibile per lui far propri quegli importi, sicché nessun ingiusto profitto si era realizzato.
Eccepiva, inoltre, come, l'ingiusto profitto non poteva identificarsi con il trattenimento dei titoli allo scopo di ottenere gli onorari pretesi, in quanto la ritenzione degli assegni non aveva avuto alcun ruolo rispetto all'accertamento dei crediti vantati dal professionista.
Da ultimo, rimarcava come gli assegni erano stati trattenuti a garanzia dei propri crediti sicché, anche a voler aderire alla tesi accusatoria, si sarebbe stato in presenza di una ritenzione precaria, attuata a garanzia di un credito vantato.
La Cassazione non condivide l'assunto del ricorrente.
Nel reato di appropriazione indebita, si sanziona il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità di una somma di danaro, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificano il possesso.
Nel caso di specie, la condotta dell'imputato è consistita nell'indebito trattenimento dei due assegni destinati ai clienti: l'interversione nel possesso si è realizzata quando il legale ha utilizzato quegli assegni per fare pressioni sui clienti al fine di ottenere i propri onorari prima che questi ultimi disponessero di quelle somme, non fidandosi che - una volta conseguitili - gliele avrebbero corrisposte; il trattenimento dei titoli si è protratto a tal punto che le parti offese non hanno poi materialmente potuto riscuotere il denaro.
La condotta contestata si è estrinsecata, quindi, sia in un illecito disciplinare ( articolo 29, commi 6 e 7, del codice deontologico) che in un illecito penale, posto gli assegni potevano essere da lui detenuti solo al fine della consegna ai clienti.
Sul punto la Cassazione evidenzia come è irrilevante la circostanza della mancata riscossione o la presenza della clausola di non trasferibilità, in quanto rileva che li abbia usati nel tentativo di conseguire un utile, senza che i diretti interessati riuscissero per causa sua a entrarne mai in possesso, come invece prescritto dalle norme che disciplinano la relazione fra il cliente e l'avvocato, quando costui sia domiciliatario.
Da ultimo, la Corte non condivide la tesi difensiva subordinata, secondo cui il legale avrebbe trattenuto gli assegni a garanzia dei propri crediti, posto che se, come è nella impostazione della difesa, la clausola di non trasferibilità impedisce qualsiasi utilizzo dei titoli da parte dell'avvocato che li detiene in quanto domiciliatario, essa preclude altresì l'utilizzazione dei titoli medesimi a scopo di garanzia. Non si preclude, invece, la possibilità, tramite quella indebita appropriazione, di avere un forte strumento di pressione per la soddisfazione degli onorari pretesi, attuando una condotta arbitraria e illecita, sulla quale è fondato il giudizio di condanna.
Compiute queste precisazioni, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nel 2010 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari; nel 2012 ho conseguito sia il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Ateneo Barese che il Diploma di Master di II livello in "European Security and geopolitics, judiciary" presso la Lubelska Szkola Wyzsza W Rykach in Polonia.
Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.