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Penale: tenuità fatto applicabile a chi imbratta muri con spray.

La Seconda Sezione Penale della Cassazione, con Sentenza n. 16371 della Seconda Sezione Penale, depositata il 20 aprile 2016, ha stabilito che la tenuità del fatto prevista dall´art. 131 bis CP può essere applicata anche al writer che è stato chiamato a rispondere del reato di cui all´art 639 comma 2 CP, per avere imbrattato il muro posto sulla pubblica via con delle scritte operate con bombolette spray .
E´ stato così rigettato il ricorso proposto in Cassazione dal PG avverso la sentenza della Corte territoriale che aveva affermato la non punibilità dell´imputato, in quanto, sebbene il fatto fosse astrattamente configurabile come reato, in considerazione della circostanza che il muro in questione era già stato deturpato e che quindi nessun danno fosse stato operato, ben poteva applicarsi la non punibilità ex art 131 bis cp.
I Giudici della Seconda Sezione, nel caso di specie, hanno ritenuto il ricorso inammissibile sul presupposto che dovendosi il giudizio di particolare tenuità dell´offesa, valutare prendendo in considerazione le modalità della condotta, l´esiguità del danno e la non abitualità del comportamento, ciò avrebbe comportato una valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità, riservato alla Cassazione.
Per tali ragioni il ricorso proposto dal PM è stato rigettato.
Sentenza allegata
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