La Seconda Sezione Penale della Cassazione, con Sentenza n. 16371 della Seconda Sezione Penale, depositata il 20 aprile 2016, ha stabilito che la tenuità del fatto prevista dall´art. 131 bis CP può essere applicata anche al writer che è stato chiamato a rispondere del reato di cui all´art 639 comma 2 CP, per avere imbrattato il muro posto sulla pubblica via con delle scritte operate con bombolette spray .
E´ stato così rigettato il ricorso proposto in Cassazione dal PG avverso la sentenza della Corte territoriale che aveva affermato la non punibilità dell´imputato, in quanto, sebbene il fatto fosse astrattamente configurabile come reato, in considerazione della circostanza che il muro in questione era già stato deturpato e che quindi nessun danno fosse stato operato, ben poteva applicarsi la non punibilità ex art 131 bis cp.
I Giudici della Seconda Sezione, nel caso di specie, hanno ritenuto il ricorso inammissibile sul presupposto che dovendosi il giudizio di particolare tenuità dell´offesa, valutare prendendo in considerazione le modalità della condotta, l´esiguità del danno e la non abitualità del comportamento, ciò avrebbe comportato una valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità, riservato alla Cassazione.
Per tali ragioni il ricorso proposto dal PM è stato rigettato.
Sentenza allegata
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