I Giudici della
Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 8 del 2 gennaio 2017 hanno riaffermato il principio secondo cui, nel giudizio abbreviato di appello, il legittimo impedimento del difensore, impegnato contemporaneamente avanti uffici giudiziari per altri procedimenti penali, impone il rinvio del procedimento.
Nel caso di specie la difesa del ricorrente aveva provveduto ad impugnare avanti la Corte di Cassazione, la sentenza emessa dalla Corte di Appello con la quale aveva confermato la pronuncia del giudice di primo grado dell´udienza preliminare, nel giudizio abbreviato, che aveva condannato l´imputato per il reato di rapina aggravata alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.
Con il primo motivo del ricorso, assorbente sugli altri motivi proposti, il ricorrente adduceva la violazione di legge in relazione all´art. 420 ter c.p.p. in quanto nonostante fosse stata presentata tempestivamente richiesta di rinvio per legittimo impedimento, in quanto il difensore dell´imputato si trovava impegnato nella trattazione di altri procedimenti penali avanti altri uffici giudiziari, la Corte di appello chiamata a decidere l´impugnazione proposta a conclusione del giudizio abbreviato col rito camerale, respingeva la richiesta di rinvio disponendo procedersi oltre.
La decisione della Corte territoriale veniva motivata per intempestività della richiesta e perché la presenza del difensore è stata ritenuta facoltativa, trattandosi di rito camerale.
I Giudici di legittimità hanno invece ritenuto fondato il motivo del ricorso in quanto nel caso di specie si è concretizzata l´ ipotesi di impossibilità assoluta a comparire del difensore ai sensi dell´art. 420-ter, comma 5 c.p.p.
Perché possa operare la previsione della norma sopra citata, chiarisce la Corte di Cassazione, si rende necessario che si verifichino alcune condizioni: a) il difensore deve prospettare l´impedimento con tempestività non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) il difensore deve indicare specificamente le ragioni che rendono essenziale l´espletamento della sua funzione del diverso processo; c) il difensore deve rappresentare che l´assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l´imputato; d) il difensore deve rappresentare l´impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell´art. 102 c.p.p. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui si chiede il rinvio (Sez. Unite n. 4909 del 18.12.2014; sez 6 n. 20130 del 4.03.2015)
Nel caso concreto, per come affermato dai giudici della Seconda Sezione, tutte le condizioni di cui sopra sono state verificate positivamente e quindi per tale motivo è stata disposta l´annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d´Appello competente territorialmente.
Si allega sentenza