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B&B, privacy è relativa, Cassazione: dati su ospiti vanno comunicati ad autorità

I giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23308, dell´11 maggio 2017 hanno stabilito che i gestori dei Bed and Breakfast sono obbligati a comunicare le generalità dei propri ospiti all´autorità di P.S. così come previsto dal TULPS.
In caso di inosservanza di tale obbligo, la cui previsione è contenuta nell´art. 109 del RD n. 773 del 1931, saranno sottoposti alle sanzioni penali di cui artt. 17 dello stesso Regio Decreto.

I giudici del Supremo Collegio sono addivenuti a tale decisione specificando che la norma di riferimento nessuna differenziazione ha previsto tra le strutture ricettive convenzionali ( alberghi, pensioni ecc..) e i bed and breakfast o altre strutture di piccole dimensioni o con un numero limitato di camere.
Nel caso di specie era accaduto che la titolare di un bad and breakfast per circa due anni e mezzo aveva omesso di comunicare all´autorità locale di pubblica sicurezza le generalità degli ospiti che avevano usufruito della propria struttura ricettiva.
Per tale condotta era stata sanzionata penalmente dal Tribunale competente a giudicarla. Avverso la sentenza veniva così proposto ricorso in Cassazione dalla difesa dell´imputata adducendo che il giudice di merito aveva errato nel ritenere colpevole la propria assistita in quanto, essendo titolare di una piccola struttura ricettiva, non convenzionale, non aveva svolto alcuna attività imprenditoriale e quindi non era tenuta a rispettare la disposizione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 109, che le è stata contestata.
I Giudici della Corte hanno invece dichiarato inammissibile il ricorso, affermando che la norma del TUPS non autorizza alcuna differenziazione basata sulle dimensioni strutturali e sul numero di camere dell´alloggio. Tutti i gestori di strutture ricettive a prescindere dalle loro dimensioni sono obbligati a riferire le generalità degli ospiti entro 24 ore successive al loro arrivo all´autorità locale di p.s.
Si allega: sentenza
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