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Anac, linee guida su nomina, ruolo e compiti del Rup

L´Anac ha approvato la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l´affidamento di appalti e concessioni».
Il documento, redatto in base all´art. 8 del Regolamento recante «Disciplina dell´analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell´impatto della regolamentazione (VIR)» (di seguito, "Regolamento AIR") descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento, dando evidenza delle ragioni che hanno guidato l´Autorità nella adozione di alcune scelte di fondo, soprattutto con riferimento alle più significative ha osservazioni formulate in sede di consultazione.
Le ragioni dell´intervento dell´Autorità
 
L´art. 31, comma 5, del d.lgs. 50/2016, attribuisce all´ANAC il compito di definire, con proprio atto, una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal Codice, in relazione alla complessità dei lavori. Inoltre, prevede che l´Autorità determini l´importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dell´esecuzione del contratto.
La disposizione di riferimento è l´art. 31 del Codice che individua le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni. Le previsioni in esso contenute si applicano anche alle stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione e, per espresso rinvio dell´art. 114, ai settori speciali (gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica). Disposizioni particolari sono, invece, previste per i servizi attinenti all´ingegneria e all´architettura, per il caso di appalti di particolare complessità e per gli appalti di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, mentre la norma in esame non si applica alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni ed enti pubblici. Dette stazioni appaltanti, infatti, sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti e nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui ha osservatonza sono tenute. Le linee guida richiamano anche gli artt. 42 e 77 del Codice e l´art. 35 bis del d.lgs. 165/2001 che individuano specifiche ipotesi di incompatibilità applicabili al RUP, e il d.p.r. n. 62/2013 (Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici).
Si allegano Linee Guida e Relazione

 

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