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Ammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario

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Focus: La legge di riforma della giustizia tributaria n.130/2022 ha introdotto nel processo tributario il ricorso alla prova testimoniale scritta. L'ammissione della prova testimoniale nel processo è lasciata all'apprezzamento del giudice tributario?

Principi generali: A differenza dell'originaria formulazione della norma che prevedeva l'inammissibilità del giuramento e della prova testimoniale, con la L.n.130/2022 il legislatore ha modificato il comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 introducendo nel processo tributario la prova testimoniale, fermo restando il divieto di giuramento. Il nuovo art.7, comma 4, del D.Lgs. n.546/1992, dispone che: <<Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale>>. 

Lo scopo della riforma del processo tributario è la maggiore tutela dei diritti del ricorrente. Infatti, nella fase di accertamento il diritto di difesa del contribuente è limitato in quanto lo stesso può fare dichiarazioni orali o presentare osservazioni difensive scritte, ma non può chiamare a testimoniare soggetti a conoscenza dei fatti di causa. Ma, a seguito della citata riforma, la Corte di giustizia tributaria può ammettere in sede processuale la prova testimoniale, incaricando la parte che ne ha fatto richiesta di notificare alla persona che deve rendere la dichiarazione testimoniale l'ordinanza collegiale di ammissione e il modello ministeriale per la raccolta delle dichiarazioni. L'ammissione della testimonianza è, quindi, rimessa alla valutazione del giudice sulla necessarietà dell'assunzione della stessa ai fini della decisione. Pertanto, Il giudice tributario può accogliere l'istanza con cui il contribuente chiede che un determinato soggetto, estraneo alle parti, rilasci una dichiarazione sui fatti di causa, pur in presenza del parere contrario dell'Amministrazione fiscale. Si deve, però, evidenziare che non è ammessa la prova testimoniale su fatti e circostanze attestati dal pubblico ufficiale nei verbali o altri atti che fanno fede fino a querela di falso.

L'applicazione della nuova disciplina è stata recentemente oggetto di diverse pronunce delle Corte di giustizia tributaria. In particolare, come la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione XV, con la sentenza n.800 del 16/02/2023, ha affermato che, a seguito della riforma, le dichiarazioni di terzi rese in sede extraprocessuale, sono ammesse nel processo tributario ma spetta, comunque, al giudice, ai sensi dell'art.7, comma 4, D.Lgs. n.546/1992, il potere-dovere di valutarle nel contesto probatorio emergente dagli atti.
Anche nel caso in cui sia richiesta la testimonianza di soggetti legati al contribuente da rapporti di parentela è rilevante la valutazione del giudice. Infatti, secondo la sentenza n.522 del 09.06.2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sezione 1, nel caso di specie esaminato, la prova testimoniale avanzata dalla contribuente non era accoglibile, sia perché la testimonianza era stata resa da soggetti legati da rapporti di parentela e sia perché la causa, a giudizio della Corte, era già matura per la decisione sotto il profilo istruttorio.

 

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