Se a causa dello scorretto funzionamento delle fogne, della otturazione dei tombini, oppure di un inefficace convogliamento delle acque, l´allagamento causato dall´acqua piovana in seguito ad un temporale determina dei danni ad un privato, alla sua casa di abitazione oppure alla sua attività commerciale o artigianale, il Comune è tenuto a risarcire integralmente e non può chiedere alcuna esimente in relazione al caso fortuito o alla forza maggiore.
Inoltre, l´importo del risarcimento non è affatto aleatorio nei forfettario, ma assolutamente pieno, pari al danno causato in tutte le sue componenti. Esso ben può essere liquidato in base alle "mercuriali", ossia ai listini della Camera di commercio che, per la loro ufficialità, possono considerarsi fatto "notorio".
I superiori principi sono stati chiaramente è perentoriamente proclamati con l´ordinanza 17204/17 della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata il 12 luglio.
Nel caso in commento, il collegio della sesta sezione civile, ha rigettato il ricorso del Comune di Gioia del Colle, in provincia di Bari, che era stato condannato dalla Corte di appello del capoluogo pugliese, al risarcimento dei danni subiti dal titolare di un caseificio per la rottura dei macchinari e la perdita di 150 kg di prodotti caseari a causa di un allagamento determinato da uno scorretto convogliamento dell´acqua piovana nel sistema fognario cittadino.
In primo grado, il tribunale, nonostante l´accertamento della responsabilità dell´ente locale, aveva rigettato la richiesta del titolare. Decisione ribaltata dalla Corte di appello di Bari che aveva condannato il Comune al pagamento di oltre 72 mila euro di danni.
L´ente aveva deciso comunque di ricorrere in Cassazione rilevando fra l´altro una presunta violazione di legge del giudice di merito che per la liquidazione dei danni aveva fatto riferimento ai mercuriali per sopperire alle inadempienze del caseificio che non aveva offerto la relativa prova. I giudici di legittimità, hanno ritenuto il ricorso del Comune in ogni parte infondato; anche nella parte in cui si ritiene censurabile l´erronea applicazione del fatto notorio al caso di specie. Per gli ermellini, i precedenti evocati dal ricorrente non sono pertinenti. Le mercuriali, infatti, sono listini che «per la loro ufficialità possono eventualmente considerarsi "notorio" e tale rilievo non è discutibile, «anche se non è predicabile che il giudice debba conoscerle»; se, però, «le conosce le può applicare in quanto risultano meri dati applicabili senza particolari cognizioni tecniche».
Fonte: www.primadanoi.it
(autore Giovanni D´agata, presidente dello Sportello dei Diritti)