I giudici della
Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 29174 del 12 giugno 2017 hanno affermato il principio secondo il quale
il terzo proprietario di un immobile confiscato, puo` far valere davanti al giudice dell´esecuzione il suo diritto alla restituzione del bene in caso di assenza di ogni addebito per negligenza.
Il ricorso in Cassazione era stato proposto avverso l´ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale, quale giudice dell´esecuzione, con la quale ha rigettato ai sensi dell´art. 676 c.p.p., art. 667 c.p.p., comma 4, l´istanza presentata dal proprietario dell´immobile sottoposto a confisca con la quale veniva richiesta la restituzione .
La confisca dell´immobile era stata disposta nel procedimento a carico del figlio, imputato di esercizio abusivo della professione di medico ortopedico, di podologo e di odontotecnico.
Il Giudice del Tribunale motivava la sua decisione di rigetto dell´istanza di restituzione dell´immobile in quanto il richiedente pur essendone l´intestatario formale, era presumibilmente a conoscenza dell´uso illecito dell´immobile da parte del figlio.
Con il ricorso si deduceva: a) la violazione dell´art. 240 c.p., commi 1 e 3, e travisamento dei dati processuali e documentali; il ricorrente infatti non era mai stato indagato e nessun elemento dimostrava che avesse agevolato la commissione del reato limitandosi solo a concedere gratuitamente i locali al figlio; b) la violazione dell´art. 125 c.p.p., e connesso vizio motivazionale, avendo il giudice motivato mediante mero rinvio alla sentenza di primo grado.
Lo stesso Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella sua requisitoria ha chiesto l´annullamento con rinvio del provvedimento.
I Giudici della Corte disponevano l´accoglimento del ricorso in quanto il giudice del Tribunale poiché hanno ritenuto del tutto insufficiente la motivazione secondo cui "il richiedente era presumibilmente a conoscenza dell´uso illecito dell´immobile da parte del figlio."
Richiamando diverse pronunce della Corte hanno poi affermato che " il terzo, pur non potendo contestare le ragioni della confisca sulle quali si è formata una preclusione processuale, può far valere il suo diritto alla restituzione del bene confiscato in conseguenza del suo diritto di proprietà e dell´assenza di ogni addebito di negligenza (Sez. 1, Sentenza n. 47312 del 2011), attivando "il procedimento di esecuzione ai sensi dell´art. 666 c.p.p. che prevede la piena attuazione del contraddittorio (comma 4) e la possibilità di completa acquisizione probatoria (art. 185 disp. att., comma 5) in ordine alla quale, in effetti, si esalta l´esercizio del diritto di difesa" (Sezioni Unite n. 29022 del 17/7/2001, Derouach, rv. 219221)."
Nel caso di specie a parere dei giudici di legittimità "l´inosservanza della procedura camerale in contraddittorio prevista dall´art. 666 c.p.p., ha impedito al ricorrente, terzo estraneo al reato, il corretto esercizio del diritto di difesa e costituisce causa di nullità assoluta, rilevabile d´ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, Sentenza n. 21343 del 2008; Sez. 1, n. 89 del 14/01/1992 - dep. 04/02/1992, Bagni, Rv. 189143)."
Per tali ragioni l´ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al GIP del Tribunale di Massa