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Addebitabilità della separazione nel caso di abbandono del tetto coniugale

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I supremi Giudici di Cassazione con la recente ordinanza n. 16222/2019 hanno sottolineato come il c.d. "abbandono del tetto coniugale" debba essere valutato in base al contesto in cui si configura; infatti, nel caso di elevato conflitto di coppia e disagio economico (nel caso di specie dovuto alla crisi aziendale familiare), non può essere addebitata al coniuge che abbia "abbandonato" il tetto coniugale la separazione essendo collegato il suo allontanamento a tali fattori antecedenti logicamente e temporalmente rispetto al detto abbandono.  

A tal proposito è stato ricordato, infatti, che in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dal domicilio coniugale, in quanto violazione dell'obbligo coniugale di convivenza, può costituire causa di addebito della separazione, a meno che sia avvenuto per giusta causa ( così come accaduto nel caso de quo) (che può essere tra l'altro rappresentata dalla stessa proposizione della domanda di separazione, di per sé indicativa di pregresse tensioni tra i coniugi e, quindi, dell'intollerabilità della convivenza) sicché, in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all'altro coniuge, provare non solo l'allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ( nesso che nel caso in esame non è stato provato dal richiedente).  

 Gli ermellini seguendo ancora una volta tale consolidato orientamento confermano quanto stabilito in Appello in ordine alla richiesta di addebito a carico della donna, che in realtà è stata portata solo dal conflitto di coppia e da vicissitudini economiche ad abbandonare il tetto coniugale, non essendovi alcun nesso tra detto allontanamento e la crisi coniugale già da tempo in atto, respingendola (la donna è stata cioè indotta dal disagio emotivo, esistenziale ed economico ad allontanarsi dalla casa e non viceversa); I Supremi Giudici rigettano, inoltre,  la richiesta "strumentale"( dalla quale cioè l'uomo voleva solo ricavare un vantaggio economico) dell'ex marito in ordine alla riduzione dell'assegno da versare a favore delle figlie, richiesta basata su falsi conteggi, ossia sulle spese che lo stesso avrebbe dovuto affrontare per recarsi dalla prole ( cosa che a ben vedere non trova alcun fondamento avendo il padre rinunciato a vedere le figlie in molte occasioni interrompendo in tal modo di fatto il rapporto con loro).

Per le ragioni su esposte il ricorso viene dichiarato totalmente  inammissibile dai Giudici di Piazza Cavour.

Si allega ordinanza. 

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