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Accesso alla pensione: guida con tutte le alternative

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Pensione di vecchiaia: è una prestazione economica erogata, a domanda, a favore dei lavoratori in possesso dei requisiti anagrafico, contributivo e, in alcuni casi, di importo prescritti dalla legge.

Spetta ai lavoratori dipendenti, agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e ai fondi pensione esclusivi e sostituivi dell'Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e agli iscritti alla Gestione Separata, già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 o assicurati dal 1° gennaio 1996.


Requisiti: sono diversi in base alla collocazione temporale della contribuzione posseduta nella gestione ed, in particolare:

- per i lavoratori con data di prima contribuzione antecedente al 31 dicembre 1995 ( regime misto), a partire dal 1 gennaio 2018 l'età di accesso alla pensione di vecchiaia è fissato – sia per i lavoratori che per le lavoratrici, sia del settore pubblico che privato – in 66 anni e 7 mesi; è necessario possedere una anzianità contributiva minima pari a 20 anni;

- per i lavoratori con data di prima contribuzione successiva al 31 dicembre 1995 (regime contributivo), a partire dal 1 gennaio 2018 l'età di accesso alla pensione di vecchiaia è fissato – sia per i lavoratori che per le lavoratrici, sia del settore pubblico che privato – in 66 anni e 7 mesi; è necessario possedere una anzianità contributiva minima pari a 20 anni e il diritto alla pensione si perfeziona solo se l'importo della pensione maturata non è inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (il cosiddetto importo soglia che per il 2018 è di circa € 679,5);

- i lavoratori con data di prima contribuzione successiva al 31 dicembre 1995 (regime contributivo), che abbiano 70 anni e 7 mesi, hanno diritto alla pensione se hanno una anzianità contributiva minima pari a 5 anni ( la contribuzione deve essere effettiva, ovvero obbligatoria, volontaria, da riscatto, con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo); il diritto alla pensione si perfezione a prescindere da quale sia l'importo della pensione maturata sino a quel momento.


Decorrenza: venute meno le finestre mobili, dal 1° gennaio 2012 la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva e anche di importo nel caso di Gestione Separata, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti.

Su richiesta dell'interessato, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.

 Pensione anticipata: è una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e iscritti alla Gestione Separata.


Requisiti: cambiano a seconda che il regime sia misto o contributivo.

I soggetti con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, possono richiedere la pensione anticipata se in possesso di una anzianità contributiva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Ai fini del raggiungimento di tale requisito, per i soggetti iscritti al regime misto è valida qualsiasi contribuzione versata, ma resta necessario aver maturato 35 anni di contribuzione effettiva.

I soggetti con primo accredito contributivo a partire dal 1° gennaio 1996 possono, a loro scelta: 

- richiedere la pensione anticipata se in possesso del requisito di anzianità contributivo (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, con esclusione di quella derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del 18° anno di età è moltiplicata per 1,5;

- richiedere la pensione anticipata a 63 anni e 7 mesi, se risultano versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva e l'ammontare mensile della prima rata di pensione non risulti inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (pari ad euro 1.268,4 per il 2018).


Decorrenza: rispettati i requisiti richiesti dalla legge, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento della pensione anticipata è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.


Pensione anticipata per lavoratori precoci: sono definiti tali coloro che abbiano maturato 12 mesi di contribuzione prima del compimento di 19 anni e che, al momento della domanda siano: disoccupati ; lavoratori con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%; soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, un parente o un affine di primo grado di secondo grado convivente con handicap grave; lavoratori addetti a lavori usuranti; lavoratori addetti a mansioni gravose per 6 anni degli ultimi 7 o per 7 anni degli ultimi 10.


Requisiti: è necessaria una anzianità contributiva minima pari a 41 anni, oltre che aver lavorato per almeno 12 mesi prima del compimento di 19 anni.

 Focus: i requisiti sopra descritti sono destinati ad aumentare nel 2019 in ragione dell'aspettativa di vita degli italiani.

Per la pensione di vecchiaia sarà necessario avere 67 anni; per la pensione di vecchiaia contributiva 71 anni.

In relazione alla pensione anticipata, potrà accedervi chi, con il regime contributivo, abbia 64 anni; in relazione alle contribuzione utile, gli uomini dovranno avere almeno 43 anni e 3 mesi di contributi, le donne 42 anni e 3 mesi.

Per i lavoratori precoci, l'anzianità contributiva prevista sarà di 41 anni e 5 mesi.


Quota 100: è in esame presso l'attuale governo nell'ambito della riforma pensionistica prevista per il 2019. In base a quanto riportato alla nota di aggiornamento al Def, la quota 100 si calcola sommando l'età pensionabile dell'interessato con gli anni di contributi posseduti.

Quando l'età o le annualità di contribuzione non corrispondono a una cifra esatta, per calcolare la quota i mesi devono essere trasformati in decimi.

La pensione anticipata quota 100 potrà essere ottenuta con un'età minima di 62 anni ed una contribuzione minima pari a 38 anni, sicché, anche se si raggiunge la quota 100, non ci si potrà pensionare se l'età non sarà almeno pari a 62 anni ed i contributi non risulteranno almeno pari a 38 anni.


Ape sociale: è un sussidio di accompagnamento alla pensione di vecchiaia – il cui valore è pari all'importo della pensione maturata al momento di accesso allo strumento entro un massimo di 1.500 euro lordi al mese – e che viene erogata nel cuscinetto di tempo utile a raggiungere l'età della pensione, sempre che non si sia già titolari di pensione diretta.

L'indennità spetta ai lavoratori iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996.


Requisiti: possono accedervi, se hanno 63 anni di età e 30 anni di contributi:

- i disoccupati che hanno terminato da 3 mesi la prestazione per la disoccupazione a loro spettante o che abbiano lavorato per almeno 18 mesi negli ultimi 36 mesi ;

- i lavoratori con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%;

- i soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, un parente o un affine di primo grado di secondo grado convivente con handicap grave.

Possono accedervi, se hanno 63 anni di età e 36 anni di contributi i lavoratori che siano stati addetti a mansioni gravose per 6 anni degli ultimi 7 o per 7 anni degli ultimi 10.


Lavori usuranti: sono definiti tali – se abbiano svolto determinate mansioni per 7 degli ultimi 10 anni lavorativi o per almeno la metà della carriera lavorativa – i lavoratori notturni, i conducenti di veicoli destinati a trasporto pubblico, i soggetti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera, che abbiano lavorato ad alte temperature o in cassoni ad aria compressa o in spazi molto ristretti o in palombari, che siano stati a contatto con l'amianto o il cavo vetro.


Requisiti: per siffatta categoria è previsto il prepensionamento anticipato con il sistema delle quote (variabile in base alla tipologia di lavoro usurante e al numero di giorni lavorati durante l'anno) che parte dalla quota 97,6 sino alla quota 100,6 (la quota si ottiene sommando l'anzianità contributiva - che per tutte le quote deve sempre essere pari almeno a 35 anni – con l'età anagrafica che varia da 61 anni e 7 mesi a 64 anni e 7 mesi).

 

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