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Accertamento societario esteso al conto corrente di terzi: è legittimo?

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Riferimenti normativi: Artt. 32 e 39 del D.P.R. n. 600/1973 - Art.51 del D.P.R. n. 633/72

Focus: L'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento fiscale alle società è legittimata ad estendere i controlli bancari ai conti di terzi, cioè ai congiunti dei rappresentanti legali delle società?

Principi generali: L'articolo 32, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, relativamente alla determinazione del reddito di impresa, e l'art.51 del D.P.R. n. 633/1972, riguardo all'IVA, autorizzano l'ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente. Secondo un orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione il solo vincolo coniugale o familiare con il contribuente o con l'amministratore della società a ristretta base familiare è sufficiente ad estendere il controllo bancario da parte dell'Amministrazione finanziaria. Quindi, l'indagine bancaria può estendersi anche ai conti dei familiari del contribuente, compreso il conto corrente della suocera del socio amministratore unico. Ad analoghe conclusioni è giunta la Corte Suprema con riguardo ai conti intestati a soci persone fisiche di società di persone e di società di capitali a base familiare (Corte di Cassazione, ordinanze n.8507/2010; 16062/2010; n. 21424 del 15 settembre 2017). Per altro orientamento, invece, è necessario che l'Amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione, o, comunque, la " sostanziale imputabilità al contribuente delle posizioni creditorie e debitorie", annotate sui conti intestati esclusivamente ai terzi. In pratica, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare, anche in caso di società di capitali, non solo i dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari, acquisiti dagli istituti di credito, formalmente intestati all'ente, ma anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali se è provata, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente anche di alcuni singoli dati, senza che sia necessario provare che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali. Recente giurisprudenza, pur non rinnegando il principio per cui l'ufficio deve provare l'intestazione fittizia a terzi dei conti correnti, valorizza ai fini probatori il solo dato presuntivo della relazione di parentela, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare, in maniera analitica e precisa, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili.

Questo principio di diritto è stato ribadito dalla Commissione Tributaria Regionale di Bologna con sentenza n. 200/14/18, con la quale l'organo giudicante ha accolto il ricorso in appello presentato dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo che "a mente dell'art. 32 DP.R. n. 600/1973 'i dati e gli elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) (…) sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine'. La norma introduce una presunzione legale relativa - juris tantum – che può essere superata da prova contraria di cui il contribuente è onerato: si tratta di una inversione dell'onere della prova". La questione, da ultimo, è stata affrontata con la sentenza della Corte di Cassazione n.33596 del 18 dicembre 2019.

Il caso:  La vicenda sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità è scaturita da avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate, per Irpeg - Ilor 1997, per Iva, Irpeg e Irap 1998, e per Iva, Irpeg e Irap 1999, nei confronti di una società a responsabilità limitataIn particolare, i maggiori ricavi accertati, secondo l'Agenzia delle Entrate emergevano da accrediti ed addebiti sui conti correnti dei soci. La società ha impugnato i provvedimenti dell'ufficio dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che ha accolto il ricorso per mancanza di motivazione dell'atto di autorizzazione delle indagini bancarie. La sentenza emessa dal giudice di prime cure è stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate con ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che ha accolto l'appello dell'Ufficio. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per Cassazione, eccependo, per quando riguarda la questione in esame, che la possibilità di esaminare anche i conti correnti dei soci di una società a responsabilità limitata è consentita solo se sussistono elementi indiziari da cui desumere che tali conti dei soci sono stati utilizzati per occultare operazioni fiscalmente rilevanti della società. Ma l'ufficio non aveva offerto la prova, anche presuntiva, che legittimava tale ampliamento dell'indagine. 

Al riguardo la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidatasi nel tempo secondo la quale, in tema di poteri di accertamento degli uffici finanziari, devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, qualora si abbia motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente i conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, fatta salva prova contraria. E' stata anche richiamata parte della giurisprudenza che ha affermato che non è sufficiente, per acquisire i dati bancari relativi a terzi, estranei alla società, la sola sussistenza del rapporto familiare o della qualità di socio o di amministratore, ma occorre che l'Amministrazione finanziaria dimostri la sussistenza di indizi che facciano presumere la riconducibilità alla società delle somme transitate nei conti correnti personali.Accertata la concreta riferibilità delle movimentazioni bancarie alle operazioni societarie trova applicazione l'art. 32, comma 1-2-7, del D.P.R. n. 600/1973 che, attribuendo all'ufficio finanziario il potere di procedere ad accertamenti bancari, prevede espressamente una presunzione legale a carico del contribuente il quale deve giustificare i vari movimenti bancari, quindi con inversione dell'onere della prova. Nella fattispecie, poiché la Commissione Tributaria Regionale non aveva valutato la sussistenza di elementi indiziari che facessero emergere la riferibilità alla società dei conti dei soci, è incorsa in violazione di legge.

 

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