Il coniuge che abbandona la casa coniugale, se il rapporto è già in crisi, non viene meno ai doveri di cui all´ art 143 c.c., e a lui non può essere addebitata la separazione. Lo ha deciso la VI sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza n. 11929/17 depositata il 12 Maggio, pronunciandosi sull´ ennesimo caso di insanabile incomprensione tra marito e moglie.
La donna adiva la Corte d´Appello di Napoli per ottenere la riforma della pronuncia che in primo grado, dando ragione al marito, il quale aveva provato l´arbitrarietà della scelta della moglie di allontanarsi dalla casa coniugale, le aveva addebitato la separazione.
Il Giudice dell´appello, in riforma a tale disposizione, individuava la vera causa della rottura del rapporto non nell´ abbandono da parte della donna della casa coniugale, quanto nella crisi che già in atto da tempo, rendeva la convivenza dei due intollerabile.
Certamente non pago della seconda pronuncia, il marito ricorreva in Cassazione indicando i seguenti motivi di ricorso. La violazione dell´art. 143 che, elencando i diritti e i doveri che i coniugi assumono contraendo matrimonio, al secondo comma consacra l´obbligo alla coabitazione; la violazione dell´art. 151 c.c. che al comma 2 dispone che: " il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimoni"; e la violazione dell´art 2697 c.c.
Le violazioni recriminate dal ricorrente non hanno, per i supremi giudici, fondamento. Il ragionamento che conduce la Corte, muove da una semplice distinzione che essa attua, confermando precedente giurisprudenza (Cass. 12130/2001, 23071/2005, 14840/2006 e altre successive), tra il caso in cui la condotta che integra la violazione sia causa oppure conseguenza della crisi che affligge marito e moglie. Questo lo strumento che le consente di decidere senza lasciare margine di dubbio.
La separazione con addebito infatti, può essere pronunciata solo qualora la violazione dei doveri di cui all´ articolo 143 sia stata la diretta causa della crisi coniugale. Qualora viceversa, tale violazione, che nel caso di specie si sostanziava precisamente nell´ interruzione della coabitazione, sia intervenuta solo dopo una intollerabilità nella convivenza che già da prima tormentava i coniugi, e così un lento deteriorarsi del rapporto di cui nessuno dei due è specificatamente l´artefice ( per non dire entrambi), tale addebito non può essere attribuito.
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015.