La Cassazione, con la recente sentenza n. 2838 del 06 febbraio 2018, ribadisce e consolida il principio secondo il quale l´assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell´art. 38 Cost., dà rilievo non solo all´infortunio determinato dal cosiddetto rischio professionale, ma anche a tutti gli altri infortuni in stretto rapporto di connessione con l´attività protetta.
Venuta definitivamente meno l´apodittica definizione secondo la quale ogni incidente che accade sul luogo e durante l´orario di lavoro è considerato in automatico un infortunio indennizzabile, la legislazione vigente (artt. 53 e segg. D.P.R. n. 1124/1965) affida in esclusiva all´Inail il compito di valutare le cause e le circostanze con le quali l´incidente si è verificato, al fine di deciderne il riconoscimento e la conseguente ammissione all´indennizzo. Ben può accadere, quindi, che taluni incidenti lavorativi non siano riconosciuti come infortuni sul lavoro, così come, di converso, potrebbero essere considerati infortuni professionali taluni eventi avvenuti lontano dal luogo di lavoro e al di fuori dell´orario lavorativo.
L´art. 2 del D.P.R. n. 1124/196 – ai sensi del quale «L´assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un´inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un´inabilità temporanea assoluta che importi l´astensione dal lavoro per più di tre giorni» - ben evidenzia i tre requisiti che gli incidenti lavorativi devono possedere per essere riconosciuti dall´Inail come infortuni sul lavoro: l´evento traumatico (causa violenta), il conseguente danno fisico a carico dell´infortunato (morte o inabilità al lavoro), l´occasione di lavoro.
Tale ultimo requisito rappresenta l´indispensabile legame, il nesso eziologico di causa-effetto, che deve esistere tra il rischio insito nelle attività lavorative esercitate e l´incidente verificatosi.
L´occasione di lavoro può estrinsecarsi sotto forma di specifiche tipologie di rischio, quali, ad esempio:
- rischio generico, che incombe in modo indiscriminato su qualsiasi persona e non ha alcuna attinenza con l´attività lavorativa: siffatto rischio, di conseguenza, non dà mai luogo a infortuni sul lavoro;
- rischio elettivo, che si configura quando il lavoratore pone in essere deliberatamente delle azioni pericolose che non hanno alcun nesso con l´attività lavorativa, così da escludere qualsiasi possibilità di indennizzo da parte dell´Inail;
- rischio specifico, che promana proprio dal lavoro svolto, come quello di chi è addetto a una macchina (c.d. rischio da adibizione) o controlla il lavoro degli addetti (c.d. rischio da sovrintendenza), oppure di chi opera nell´ambiente organizzato nel quale la macchina è installata e funziona (c.d. rischio ambientale): tale rischio, essendo strettamente connesso all´attività lavorativa, dà sempre luogo a infortuni sul lavoro indennizzabili dall´Inail;
- rischio generico aggravato, che è un rischio potenzialmente generico, ma che, in particolari circostanze, viene aggravato da fatti, situazioni o azioni che sono strettamente correlate all´attività lavorativa: si tratta, quindi, di un rischio generico che il lavoratore necessariamente deve affrontare per motivi di lavoro, e che, nelle ipotesi previste, può dare luogo a degli infortuni sul lavoro indennizzabili a prescindere dall´ora (nesso cronologico) o dal luogo (nesso topografico) in cui l´evento si è verificato; è il caso, ad esempio, degli infortuni in itinere.
La mancanza dell´occasione di lavoro – nel senso che l´incidente non può in nessun modo essere ricondotto al rischio dell´attività lavorativa svolta dall´infortunato – determina il disconoscimento dell´infortunio da parte dell´istituto.
Tuttavia, è opportuno precisare che il nesso eziologico di causa-effetto non deve necessariamente essere riferito alla lavorazione che l´infortunato svolge normalmente, ma ben può trattarsi anche di una qualunque altra attività, comunque lavorativa, che il medesimo stava svolgendo al momento in cui è accaduto l´incidente, anche se in modo del tutto occasionale.
È quanto recentemente confermato dalla Cassazione che, nella sentenza in commento, ha esaminato il caso di un lavoratore – socio accomandatario di una società avente ad oggetto lavorazioni di sabbiatura e verniciatura –, il quale era rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si stava recando presso il cantiere per controllare l´esecuzione dei lavori di allacciamento della linea elettrica.
I giudici di merito – dopo aver distinto tra attività lavorativa manuale o professionale direttamente produttiva del bene o servizio da quella inerente alla direzione ed amministrazione dell´impresa – hanno ritenuto che l´attività consistente nel recarsi alla guida della propria vettura presso l´opificio per verificare i lavori di allacciamento dell´energia elettrica necessaria per il funzionamento degli imponenti strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei futuri lavori da eseguire, non fosse ricompresa nell´ambito di tutela dell´assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e, di conseguenza, hanno escluso che l´infortunio fosse accaduto durante lo svolgimento di un´attività complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale.
La Cassazione, invece, ha ritenuto che non dovesse considerarsi estranea all´attività artigianale del lavoratore quella posta in essere per predisporre quanto necessario al suo svolgimento e consistente, nel caso di specie, nel controllare il corretto funzionamento degli strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel cantiere.
Si è quindi ribadito che "l´occasione di lavoro di cui all´art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l´infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l´obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l´infortunio determinatosi nell´espletamento dell´attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall´apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni".
Rosalia Ruggieri
Rosalia Ruggieri, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Bari, sede di Taranto, nell´anno 2010 e ha conseguito l´abilitazione alla professione forense nell´anno 2013. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari.