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Si può impugnare l’accertamento tributario dopo il pagamento ridotto a fini cautelari?

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Riferimenti normativi: Art.12, comma 1, lett. a), punto 3, del D.Lgs.n.473/1997

Focus: Il pagamento dell'accertamento in misura ridotta a fini cautelari rende inammissibile il ricorso tributario? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Imperia con la sentenza n.253 del 05/12/2025

Il caso: Il Comune di Imperia, tramite la società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (Tosap), aveva notificato un avviso di accertamento ad una Società per azioni che aveva la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Savona-Ventimiglia-Confine francese. Con l'accertamento suddetto venivano contestate plurime occupazioni non autorizzate di soprassuolo comunale a mezzo dei viadotti autostradali riguardanti l'infrastruttura viaria dell'autostrada e, relativamente alla Tosap per l'anno 2018, veniva intimato il pagamento della somma totale di € 124.114, 00, somma ridotta ad € 85.597,00 se pagata entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso stesso. 

La società aveva effettuato il pagamento ridotto ma aveva impugnato l'accertamento con ricorso dinanzi ai giudici della Corte di giustizia tributaria di primo grado chiedendone l'annullamento. La ricorrente precisava, a tal proposito, di aver corrisposto il pagamento ridotto delle somme indicate nell'accertamento al solo scopo di evitare una procedura esecutiva, senza nulla riconoscere e senza rinunciare a far valere le proprie pretese, come comunicato all'ente impositore, con espressa riserva di ripetizione delle somme versate. Nel ricorso si eccepiva, in particolare, la prescrizione del diritto al versamento della Tosap per l'anno 2018, la nullità dell'avviso di accertamento impugnato per vizio di motivazione, l'assenza del presupposto impositivo Tosap in considerazione della natura di pertinenza autostradale delle aree sottopassanti i viadotti autostradali, l'illegittima applicazione di sanzioni, interessi e spese. Veniva, inoltre, richiesta la restituzione delle somme corrisposte con riserva di restituzione. La società concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa eccepiva, nelle controdeduzioni, l'inammissibilità del ricorso in quanto la società aveva prestato acquiescenza all'avviso di accertamento impugnato al fine di potersi avvalere del beneficio del pagamento ridotto. 

La Corte di giustizia ha osservato che, ai sensi dell'art.12, comma 1, lett. a), punto 3 del D.Lgs.n.473/1997, se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto e, comunque, entro il termine per la presentazione del ricorso, le sanzioni per omessa e/o infedele dichiarazione sono ridotte ad 1/3 e gli oneri di riscossione non sono dovuti. Dalla norma citata, tra l'altro riportata nell'atto di accertamento impugnato, si evince che "il pagamento in misura ridotta è un modo di definizione del rapporto tributario, è cioè uno strumento deflattivo che comporta un risparmio economico per il contribuente ed il vantaggio per l'Ufficio di evitare l'insorgenza di una lite tributaria." La Corte, pertanto, ha precisato che "l'adesione del contribuente implica acquiescenza", cioè la volontà di non mettere più in discussione il contenuto dell'atto, "ed il riferimento al pagamento entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie lascia intendere che il contribuente rinuncia alla possibilità di rivolgersi al giudice tributario". Di conseguenza, non esplica alcun rilievo la comunicazione, fatta preventivamente dalla società ricorrente alla Concessionaria ed al Comune, di voler procedere al pagamento ridotto "ai fini cautelari" senza alcun intento di prestare acquiescenza all'atto impugnato ed anzi di volerlo contestare. In considerazione di quanto sopra, i giudici della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia hanno dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dalla contribuente. 

 

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