Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

La Cassazione limita i pignoramenti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione

AG-Entrate-Foto--at-08.41.02

Le recenti ordinanze della Corte di cassazione - nn. 30214 e 28520 del 2025 - introducono un'importante precisazione interpretativa destinata a incidere significativamente sull'operatività del pignoramento presso terzi disciplinato dall'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973. Secondo i giudici di legittimità, il vincolo derivante dal pignoramento esattoriale conserva efficacia soltanto per sessanta giorni dalla notificazione al terzo. Decorso tale termine, il pignoramento diviene automaticamente inefficace e le somme eventualmente versate successivamente dal terzo all'Agenzia delle Entrate-Riscossione devono essere restituite al contribuente.

L'orientamento assume particolare rilievo poiché interviene su uno degli strumenti di riscossione più incisivi a disposizione dell'Agente della riscossione. Il pignoramento presso terzi, infatti, consente di aggredire direttamente i crediti vantati dal debitore verso soggetti terzi – quali banche, clienti o conduttori – senza la necessità di ricorrere preventivamente al giudice dell'esecuzione. Proprio negli ultimi mesi il legislatore ha mostrato la volontà di rafforzarne l'utilizzo, ampliando le informazioni disponibili all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche attraverso l'accesso ai dati della fatturazione elettronica, per individuare con maggiore efficacia i crediti del debitore.

La Cassazione, tuttavia, evidenzia come il dato normativo imponga un limite temporale preciso. Trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla notifica dell'ordine di pagamento al terzo, l'Agente della riscossione non può più confidare nell'efficacia automatica del pignoramento, ma deve promuovere la procedura esecutiva ordinaria prevista dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile, ottenendo quindi l'intervento del giudice. Il vincolo, pertanto, non può protrarsi indefinitamente, né estendersi ai crediti maturati o riscossi oltre tale termine.

La Suprema Corte affronta inoltre il tema dell'eventuale inottemperanza del terzo all'ordine di pagamento. Anche sotto questo profilo, l'orientamento appare destinato a ridimensionare la forza dello strumento: il mancato pagamento da parte del terzo non determina infatti conseguenze sanzionatorie automatiche, ma obbliga l'Agente della riscossione ad avviare il procedimento esecutivo ordinario. In altri termini, il buon esito della procedura speciale dipende dalla collaborazione del terzo, mentre, in caso di inerzia, l'Amministrazione finanziaria deve necessariamente ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Le conseguenze pratiche potrebbero essere rilevanti. Se tale indirizzo dovesse consolidarsi, il pignoramento presso terzi perderebbe parte della propria efficacia deterrente, soprattutto nei rapporti tra privati, dove il terzo potrebbe non essere incentivato ad adempiere immediatamente all'ordine ricevuto. Diversa resta invece la posizione delle pubbliche amministrazioni, per le quali continuano a operare gli obblighi di verifica previsti dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e le eventuali responsabilità contabili in caso di omissione.

La giurisprudenza della Cassazione sembra dunque ricondurre il pignoramento esattoriale entro confini più rigorosi, riequilibrando le esigenze di efficienza della riscossione con le garanzie del contribuente. Resta ora da verificare se questo orientamento troverà conferma nelle future pronunce e quale sarà l'eventuale risposta del legislatore, considerato il recente indirizzo volto, invece, a potenziare gli strumenti di riscossione coattiva.

Meditate contribuenti, meditate.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Lavori condominiali mal eseguiti nel locale privat...
Cassa Forense: dal 16 luglio le domande per il con...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito