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Concordato preventivo 2026-2027 alla stretta finale

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Il decreto legislativo n. 148/2026, il cosiddetto decreto Omnibus, interviene significativamente sulla disciplina del concordato preventivo biennale - CPB, rendendo meno rigide alcune cause di esclusione e di cessazione e ampliando, di conseguenza, le possibilità di accesso e di rinnovo dell'istituto per il biennio 2026-2027 in scadenza il 30 settembre prossimo.

Le nuove disposizioni, contenute nell'art. 28 del decreto, trovano applicazione a partire dal CPB relativo agli anni 2026 e 2027. Restano invece invariati i requisiti generali di accesso previsti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 13/2024, riguardanti, in particolare, l'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2025 e il limite relativo ai debiti tributari e contributivi.

Una prima modifica riguarda le società di persone e le associazioni professionali. La variazione della compagine sociale nel primo anno del biennio continua a costituire causa di esclusione quando determina un aumento del numero dei soci o degli associati, salvo il caso di subentro di due o più soggetti per effetto del decesso di un socio o associato. Tuttavia, in caso di rinnovo del concordato, la causa di esclusione non opera quando entrano nuovi soci o associati che, nell'anno precedente, abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, oppure abbiano conseguito redditi d'impresa o di lavoro autonomo, per un importo complessivo non superiore a 35.000 euro.

La medesima apertura è stata introdotta anche nell'ambito delle cause di cessazione del CPB, con la conseguenza che, per il biennio 2026-2027, le modifiche della compagine sociale risultano meno penalizzanti per le società e associazioni che intendono rinnovare il concordato.

Un secondo intervento riguarda i professionisti e le strutture professionali collettive, quali associazioni professionali, società tra professionisti - STP e società tra avvocati - STA. Dal CPB 2026-2027 viene meno il vincolo dell'adesione congiunta quando l'attività esercitata dal singolo professionista e quella svolta dall'ente collettivo sono riconducibili a ISA differenti.

Particolarmente rilevante è, infine, la soppressione della precedente causa di decadenza prevista dall'art. 22, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 13/2024, che determinava la decadenza dal concordato qualora fossero venute meno, o risultassero insussistenti, le condizioni necessarie per l'accesso.

La nuova disciplina sostituisce tale meccanismo con una previsione più puntuale: l'adesione al CPB è priva di effetti quando viene effettuata in assenza dei requisiti previsti dall'art. 10, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 13/2024, ovvero quando il contribuente non applica gli ISA, presenta debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro nell'anno precedente a quello cui si riferisce la proposta, oppure si trova in presenza di una delle cause di esclusione previste dall'art. 11.

Nel complesso, le modifiche delineano per il CPB 2026-2027 un quadro più flessibile, soprattutto per quanto riguarda il rinnovo del concordato e le situazioni in cui intervengono modifiche nella compagine societaria o differenti attività professionali. Al tempo stesso, la trasformazione della precedente causa di decadenza in una previsione di inefficacia dell'adesione in assenza dei requisiti di accesso mira a rendere più coerente il sistema, evitando che la perdita dei presupposti determini automaticamente la decadenza da un accordo già perfezionato.

Le novità dovranno pertanto essere attentamente considerate dai contribuenti e dai professionisti nella fase di valutazione dell'adesione al nuovo biennio distinguendo tra prima adesione e rinnovo, nonché verificando puntualmente i requisiti soggettivi e le eventuali modifiche intervenute nella compagine o nell'attività esercitata.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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