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Avvocati. Lo sportello del cittadino istituito presso i Consigli dell’Ordine

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Fonte: https://www.consiglionazionaleforense.it/it/regolamento-cnf-n.-2-del-19-aprile-2013

Ai sensi dell'art. 30 della legge 247 del 2012 e del Regolamento CNF n. 2 del 2013, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati devono istituire lo Sportello per il Cittadino, al fine di fornire gratuitamente ai Cittadini un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli Avvocati e per l'accesso alla giustizia.

Le attività fornite dallo Sportello del cittadino. Nel servizio di informazione e orientamento rientrano a titolo esemplificativo le attività relative a:

a) le modalità di svolgimento delle prestazioni professionali degli avvocati e la loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;

b) le formalità necessarie per il conferimento dell'incarico professionale;

c) i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto con il professionista legale;

d) gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;

e) i tempi di massima di un giudizio, i parametri di legge per i compensi, gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;

f) le difese d'ufficio e i requisiti per accedere al patrocinio a spese dello Stato;

g) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie.

Attività che esulano dalla competenza dello Sportello. È, invece, escluso che lo sportello possa fornire le attività di:

- consulenza legale su casi specifici,

- redazione di pareri, scritti o atti giudiziari,

- informazione su giudizi pendenti. 

Modalità di accesso allo Sportello per i Cittadini. A norma del Regolamento n. 2/2013:

  1. l'accesso allo sportello è consentito a chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia;
  2. l'accesso allo sportello è gratuito;
  3. il servizio prestato dallo sportello deve essere reso nei locali del Consiglio dell'Ordine, nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e resi noti al pubblico con idonee modalità;
  4. al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  5. il Consiglio dell'Ordine non deve trattenere alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato.

Funzionamento dello Sportello per i Cittadini. Il Consiglio dell'Ordine deve organizzare il servizio garantendo la presenza di almeno un avvocato iscritto nell'apposito elenco,

Il colloquio ha natura meramente informativa e orientativa, per cui l'avvocato dello Sportello non può accettare incarichi professionali dal cittadino incontrato allo Sportello, né direttamente né indirettamente, in relazione alle questioni oggetto dell'orientamento.

Elenco degli Avvocati addetti allo Sportello. Il servizio prestato dallo sportello deve essere reso da avvocati iscritti in un apposito elenco, tenuto e aggiornato con cadenza almeno biennale dal Consiglio dell'Ordine. 

 Requisiti per l'iscrizione. Nell'elenco possono iscriversi gli avvocati che abbiano i seguenti requisiti:

- che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento,

- che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e

- che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.

Ciascun avvocato può presentare domanda di iscrizione unicamente per l'elenco tenuto dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza, indicando le materie di propria competenza per le quali intende prestare le attività per lo sportello.

All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:

a. di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;

b. di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.

I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbiano prestato l'attività di sportello.

Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, a margine delle generalità degli iscritti nell'elenco, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa.

Accesso del cittadino. Il cittadino che intenda accedere allo Sportello deve previamente compilare un apposito modulo di richiesta, disponibile presso la sede dell'Ordine, sul sito web istituzionale e fornito al momento dell'accesso, in cui indicare

  • -i dati identificativi del richiedente,
  • -la tematica per cui si chiede orientamento (diritto amministrativo, diritto civile o diritto penale)

In ottemperanza all'art.30 L. n.247/2012 e del Regolamento CNF n. 2/ 2013, i Consigli dell'Ordine degli Avvocati hanno istituito i rispettivi Sportelli per il Cittadino.

Per maggiori informazioni consultare il sito web del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.


 

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