Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con Sentenza 22 aprile 2016, n. 8209, che, in accoglimento del ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata.
La ricorrente, nei due gradi del merito, aveva invocato la lesione della quota di legittima dell´eredità del genitore dopo che questo aveva stipulato due atti di vitalizio in favore della propria sorella.
Secondo l´attrice detti atti di disposizione ledevano la quota di legittima che le spettava in quanto dissimulavano altrettante donazioni. Infatti, in particolare, con testamento pubblico il genitore aveva disposto un lascito in favore dell´attrice limitatamente a un terreno, mentre aveva attribuito alla sorella il restante patrimonio ereditario.
La convenuta si costituiva assumendo, anzitutto, che i due atti di vitalizio erano pienamente validi e, quindi, produttivi di effetti giuridici e sottolineando, inoltre, come gli stessi non potessero essere considerati donazioni, trattandosi di contratti a titolo oneroso. Spiegava, poi ulteriori difese con riguardo all´attività svolta in favore dell´anziano genitore e alle spese a tal fine sostenute.
Col primo motivo, la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1469, 1448 e 1362 c.c. e insufficienza della motivazione su un fatto decisivo della controversia. Sottolineando che la congiunta era già obbligata, in virtù del primo contratto di vitalizio, alle prestazioni contemplate nel secondo. Persistendo un obbligo assoluto di assistenza (medica, farmaceutica ed ospedaliera) indipendente dalle condizioni di bisogno dell´assistito, l´obbligo non poteva certo derivare dal secondo negozio, che risultava pertanto privo della funzione economico sociale propria del vitalizio. Tale negozio non avrebbe del resto potuto trovare un legittimo fondamento causale nella circostanza del sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute di D.P.P., visto che una tale evenienza era ricompresa nell´ambito di efficacia del primo contratto, il quale aveva natura tipicamente aleatoria.
La Corte ha innanzitutto premesso che il vitalizio alimentare ha natura aleatoria, e che l´alea si correla a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute.
Nel caso di specie era stato concluso un primo contratto di vitalizio alimentare nel 1984 e un secondo contratto dal medesimo oggetto 12 anni più tardi. In forza di questo secondo contratto era poi stato disposto, in favore della contro ricorrente, il trasferimento di tre fondi rustici.
Tale aleatorietà, ha soggiunto la Corte, qualificava il rapporto in contestazione fin dal momento della sua nascita, dato che il primo contratto prevedeva l´assistenza medica, farmaceutica ed ospedaliera, oltre che un generico impegno di assistenza con riferimento a qualsiasi bisogno del vitaliziato.
Ciò comporta che l´insorgere di un stato patologico (quale quello diagnosticato al padre della ricorrente, come pure il manifestarsi di una conseguente invalidità, rientrasse nell´alea del primo contratto.
Pertanto, a giudizio della Corte, non rileva che per effetto di tale nuova invalidità il padre delle odierne contendenti fosse divenuto incapace di badare a se stesso, giacchè tale stato di fatto, peggiorativo delle condizioni di salute del vitaliziato, era ricompreso nella prestazione originaria, la quale non risultava in alcun modo delimitata da fatti o situazioni totalmente o parzialmente inabilitanti che esimessero la vitaliziante dalla prestazione dell´attività assistenziale promessa.
La Corte ha quindi accolto la prima doglianza della ricorrente, in applicazione del principio per cui il trasferimento di un altro bene, con un contratto così detto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell´assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa perchè in tal modo l´ulteriore attribuzione patrimoniale rispetto alla precedente con identico contratto elimina il rischio connaturale a questo di sproporzione tra le due prestazioni: sicchè non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità (Cass. 19 ottobre 1998, n. 10332).
Segue testo Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Presidente -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
Dott. FALABELLA Massimo - rel. Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 26446-2011 proposto da:
D.P.M.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell´avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che la rappresenta e difende unitamente all´avvocato GIUSEPPE VETTA;
- ricorrente -
contro
D.P.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUTEZIA 8, presso lo studio dell´avvocato FRANCESCO ROSI, rappresentata e difesa dall´avvocato LUIGI CESARE GRECO;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 70/2011 della CORTE D´APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 20/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;
udito l´Avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, difensore della ricorrente, che ha chiesto l´accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 24 settembre 2004 D.P.M. C. evocava in giudizio la sorella D.P.F. per sentire dichiarata l´apertura della successione del padre D.P. P., deceduto il (OMISSIS), oltre che la simulazione relativa degli atti di vitalizio stipulati tra il padre e la convenuta in data 7 settembre 1984 e 11 ottobre 1996, con i quali erano stati ceduti alla seconda alcuni immobili. Secondo l´attrice detti atti di disposizione ledevano la quota di legittima che le spettava in quanto dissimulavano altrettante donazioni. Infatti con testamento pubblico dell´(OMISSIS) D.P.P. aveva disposto un lascito in favore dell´attrice limitatamente a un terreno, mentre aveva attribuito alla sorella il restante patrimonio ereditario.
La convenuta si costituiva assumendo, anzitutto, che i due atti di vitalizio erano pienamente validi e, quindi, produttivi di effetti giuridici e sottolineando, inoltre, come gli stessi non potessero essere considerati donazioni, trattandosi di contratti a titolo oneroso. Spiegava, poi ulteriori difese con riguardo all´attività svolta in favore dell´anziano genitore e alle spese a tal fine sostenute.
Il Tribunale di Larino rigettava la domanda.
La sentenza era gravata dall´attrice con esclusivo riferimento al contratto del 1996 e, nel contraddittorio con la convenuta, che si costituiva anche nella fase di gravame, la Corte di appello di Campobasso rigettava l´impugnazione. A fronte della deduzione dell´appellante, che aveva censurato la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata - la quale, pur riconoscendo il carattere aleatorio del contratto di mantenimento, aveva poi affermato la validità del successivo negozio che aveva eliminato il rischio al quale col precedente contratto il vitaliziante si era sottoposto - la corte distrettuale evidenziava come le condizioni del padre, a seguito di un intervento chirurgico, avevano imposto una nuova attività di assistenza, qualificata dalla insorta invalidità.
Il giudice dell´impugnazione negava poi che il secondo contratto fosse nullo per mancanza di alea, visto che D.P.P. era deceduto nel 2000, a distanza, quindi, dalla stipula, avvenuta nel 1996. Sottolineava, infine, che il contratto del 1996 aveva ad oggetto beni di modesto valore ed era, quindi, del tutto consono alla nuova situazione di fatto che si era determinata.
Questa pronuncia è stata impugnata da D.P.M.C.. Il ricorso per cassazione consta di due motivi. Resiste con controricorso D.P.F.. Quest´ultima ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1469, 1448 e 1362 c.c., nonchè insufficienza della motivazione su un fatto decisivo della controversia. Sottolinea che D.P.F. era già obbligata, in virtù del primo contratto di vitalizio, alle prestazioni contemplate nel secondo. Persistendo un obbligo assoluto di assistenza (medica, farmaceutica ed ospedaliera) indipendente dalle condizioni di bisogno dell´assistito, l´obbligo non poteva certo derivare dal secondo negozio, che risultava pertanto privo della funzione economico sociale propria del vitalizio. Tale negozio non avrebbe del resto potuto trovare un legittimo fondamento causale nella circostanza del sopravvenuto aggravamento delle condizioni di salute di D.P.P., visto che una tale evenienza era ricompresa nell´ambito di efficacia del primo contratto, il quale aveva natura tipicamente aleatoria. In sostanza, quindi, l´esigenza di un riequilibrio degli interessi contrapposti regolati doveva essere esclusa in ragione di tale connotazione del contratto di vitalizio.
Il secondo motivo si fonda su una violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1418, 1362 e su una insufficienza motivazionale della sentenza impugnata su fatti decisivi della controversia. Aveva errato la corte di merito allorchè aveva ritenuto che l´eccepita nullità per mancanza di alea dovesse essere esclusa in ragione del fatto che il padre delle due contendenti era morto nel 2000, a sensibile distanza di tempo dalla stipula. In tal modo, infatti, il giudice di appello aveva impropriamente apprezzato l´alea basandosi su di un giudizio ex post. Inoltre la stessa alea doveva essere esclusa, con conseguente nullità del contratto ove, come nel caso in esame, già al momento della stipula fosse prefigurarabile, con ragionevole certezza, il tempo del decesso del beneficiato, e fosse quindi possibile calcolare, per entrambe le parti, guadagni e perdite.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
E´ pacifico che, in base al principio dell´autonomia contrattuale di cui all´art. 1322 c.c., sia configurabile il contratto atipico di cosiddetto "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all´art. 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenzino perchè, mentre nella rendita alimentare le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili, nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle qualità personali proprie di questo (cfr. ad es.: Cass. 5 maggio 2010, n. 10859; Cass. 29 maggio 2000, n. 7033; Cass. 8 settembre 1998, n. 8854).
Il vitalizio alimentare, come il contratto tipico di rendita vitalizia, ha natura aleatoria: in esso l´alea, lungi dal venire meno o attenuarsi, si correla a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto al suo stato di bisogno e di salute (Cass. 12 febbraio 1998, n. 1502); si è detto, quindi, che nel vitalizio alimentare l´alea è più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall´art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell´età e della salute del beneficiario (Cass. 9 ottobre 1996, n. 8825, richiamata in motivazione da Cass. 19 luglio 2011, n. 15848).
Nel caso di specie fu concluso un primo contratto di vitalizio alimentare nel 1984 e un secondo contratto dal medesimo oggetto l´11 ottobre 1996: è della validità di questo secondo negozio che si dibatte.
In forza di questo secondo contratto fu disposto, in favore dell´odierna controricorrente, il trasferimento di tre fondi rustici.
Come si legge nella sentenza impugnata il contratto del 1996 era "dichiaratamente integrativo del primo": l´elemento di novità, rispetto a quanto specificamente convenuto nel contratto nel 1984, è costituito, senz´altro, dalla disposta alienazione dei tre cespiti immobiliari; non è indicato - nè nel provvedimento oggetto del ricorso per cassazione, nè nel ricorso, e nemmeno nel controricorso - che il secondo contratto prevedesse prestazioni assistenziali diverse e ulteriori rispetto a quelle convenute nel 1984. E infatti, la corte di merito individua il fondamento giustificativo della seconda attribuzione patrimoniale non già in una nuova e diversa pattuizione circa gli obblighi di assistenza nei confronti del vitaliziato, quanto, piuttosto, nel modificarsi della situazione che si era nel frattempo determinata, giacchè D.P.P., a seguito di un delicato intervento chirurgico, necessitava "di un´assistenza non meramente derivante dal trascorrere del tempo, bensì qualificata dalla nuova invalidità che aveva colpito il vitaliziato, divenuto del tutto incapace di badare a se stesso".
Come si è rilevato, la connotazione di aleatorietà del contratto di vitalizio alimentare involge, oltre all´elemento della durata della prestazione assistenziale (che non è prevedibile, costituendo la morte del vitaliziato un evento incertus quando), anche quello della obiettiva consistenza della prestazione che il vitaliziante è tenuto ad eseguire: prestazione suscettibile di modificarsi nel tempo, in ragione di fattori molteplici e non predeterminabili (tra cui quelli inerenti alle condizioni di salute del beneficiato).
Tale aleatorietà qualificava il rapporto in contestazione fin dal momento della sua nascita, nel 1984, il quale prevedeva, come si legge nella sentenza impugnata (pag. 4), l´assistenza medica, farmaceutica ed ospedaliera, oltre che un generico impegno di assistenza con riferimento a qualsiasi bisogno del vitaliziato.
Deve quindi ritenersi che l´insorgere di un stato patologico (quale quello diagnosticato a D.P.P. nel 1994), come pure il manifestarsi di una conseguente invalidità, rientrasse nell´alea del primo contratto.
Non rileva, quindi, che per effetto di tale nuova invalidità il padre delle odierne contendenti fosse divenuto incapace di badare a se stesso, giacchè tale stato di fatto, peggiorativo delle condizioni di salute del vitaliziato, era ricompreso nella prestazione originaria, la quale non risultava in alcun modo delimitata da fatti o situazioni totalmente o parzialmente inabilitanti che esimessero la vitaliziante dalla prestazione dell´attività assistenziale promessa.
Va quindi fatta applicazione del principio, già affermato da questa Corte, per cui il trasferimento di un altro bene, con un contratto così detto di mantenimento, quale compenso della maggiore gravosità sopravvenuta dell´assistenza materiale e morale da prestare, è privo di causa perchè in tal modo l´ulteriore attribuzione patrimoniale rispetto alla precedente con identico contratto elimina il rischio connaturale a questo di sproporzione tra le due prestazioni: sicchè non essendo giustificata da un diverso corrispettivo, la causa di scambio dissimula quella di liberalità (Cass. 19 ottobre 1998, n. 10332). Il secondo motivo è assorbito.
La sentenza va quindi cassata e la causa rimessa al giudice di rinvio, il quale dovrà fare applicazione del principio di diritto sopra richiamato. Allo stesso giudice del rinvio competerà di statuire in punto di spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte di appello di L´Aquila la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 2 febbraio 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2016
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