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Sminuisce ex coniuge ad occhi figlio, donna condannata a 30mila euro di risarcimento

Va condannata alla sanzione di cui all´art. 709-ter c.p.c. l´ex coniuge che, con la sua condotta volta ad ostacolare il funzionamento dell´affido condiviso con gli atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura dell´ex partner, ha indotto i figli della coppia a disattendere il calendario degli incontri con il padre.
Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, Sezione I Civile, con sentenza n. 18799 del 2016 depositata in data 11 ottobre 2016, con la quale è stata risolta una delicatissima controversia insorta tra coniugi soprattutto in ordine ai rapporti con i figli.
La questione
Nel caso esaminato dal Tribunale, a seguito della rottura del vincolo coniugale tra i due genitori, gli stessi erano stati costretti a fare i conti con la difficile gestione della prole, gestione non resa serena dal comportamento della madre che, con il suo atteggiamento ostile nei confronti dell´ex partner, e con una sorta di "alleanza" con il figlio, aveva determinato un processo di alienazione parentale nel figlio, già posto a durissima prova dalla scissione del rapporto tra i genitori.
La decisione
Chiamato a pronunciarsi in merito, il Tribunale ha rilevato come la donna non avrebbe potuto ritenersi esente da responsabilità, non avendo posto alcun in essere alcun comportamento propositivo per tentare di riavvicinare al padre il figlio risanandone il rapporto nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario per la crescita equilibrata del minore già gravemente sofferente a causa della patologia da cui era affetto sin dalla nascita, ma al contrario continuando a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti dell´ex marito.
Sarebbe stato, invece, precipuo onere di costei, quand´anche non direttamente responsabile delle origini del processo di triangolazione, ha rilevato la Sezione, attivarsi al fine di consentire il giusto recupero del ruolo paterno da parte del figlio, che postulava il necessario superamento delle mutilazioni affettive del minore da parte del genitore per costui maggiormente referenziale nei confronti dell´altro, non soltanto spingendolo verso il padre invece di avallare i pretesti per venir meno agli incontri programmati, ma anche recuperando la positività della concorrente figura genitoriale nel rispetto delle decisioni da costui assunte e comunque delle sue caratteristiche temperamentali.
Pertanto, è stata inflitta alla donna la sanzione prevista dall´art. 709-ter c.p.c., attesa la sua condotta volta ad ostacolare il funzionamento dell´affido condiviso con gli atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna, tali da avere indirettamente indotto a disattendere il calendario degli incontri con il padre.
Confermando, così, la condanna a versare 30 mila euro di risarcimento all´ex marito con relativo ammonimento ad un comportamento più consono onde evitare più gravi ed ulteriori conseguenze.
Cosa dispone l´art. 709-ter c.p.c.
La disposizione di cui il Tribunale capitolino ha fatto applicazione è l´art. 709-ter c.p.c..
Secondo tale norma, "Per la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all´esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell´affidamento è competente il giudice del procedimento in corso. Per i procedimenti di cui all´articolo 710 è competente il tribunale del luogo di residenza del minore.
A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell´affidamento, può modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
1) ammonire il genitore inadempiente;
2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore;
3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell´altro;
4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari".
Sentenza allegata



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