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Valutazione del lettore ottico prove preselettive: correggibile se ictu oculi è evidente la risposta del candidato

Valutazione del lettore ottico prove preselettive: correggibile se ictu oculi è evidente la risposta del candidato

In caso di procedura concorsuale, con riguardo alle prove preselettive a quiz, il bando può prevedere i) la non correggibilità durante la prova delle risposte apposte sul foglio dei quiz da sottoporre alla valutazione del lettore ottico; ii) l'impossibilità per il candidato di rimediare all'apposizione accidentale di un minimo tratto di penna. In queste ipotesi, se è ictu oculi evidente che l'ulteriore segno apposto su un'altra casella, per il medesimo quiz, non costituisce una risposta multipla, ma solo un segno accidentale, il sistema di correzione ottica delle prove preselettive non può irrigidire la procedura concorsuale e l'Amministrazione, ove risulti inequivocabilmente unica la risposta apposta dall'interessato, potrà correggere la valutazione di risposta multipla segnalata dal lettore ottico.

Questo è quanto ha stabilito il Tar Lazio, con sentenza n. 2525 del 2 marzo 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

La ricorrente ha impugnato i provvedimenti che hanno disposto la sua esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia. Questa esclusione è stata motivata dal fatto che la candidata non ha superato la prova preselettiva consistente in quiz. In buona sostanza viene contestato alla ricorrente che la risposta a una delle domande del quiz costituisce risposta "multipla" e quindi non ammissibile.

Così il caso è giunto dinanzi a Tar. 

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria, che già in sede cautelare, ha ritenuto "[...] prima facie, il ricorso [...] assistito da fumus boni iuris, in quanto la risposta al quesito [...] della prova preselettiva, oggetto di contestazione, data dalla ricorrente non può considerarsi multipla, in quanto risulta evidente che la medesima ricorrente abbia optato per la risposta interamente annerita".

La decisione del Tar

L'amministrazione resistente asserisce che l'esclusione della ricorrente sarebbe stata dovuta ad una violazione del regolamento della prova ai sensi del quale è necessario annerire completamente il cerchietto corrispondente alla risposta prescelta, facendo attenzione a non apporre nessun segno o marcatura di alcun genere nelle altre caselle. Il lettore ottico, nel caso di specie, avrebbe valutato come multipla, e pertanto non corretta, una delle risposte della candidata per la presenza di un tratto di penna in un'altra casella di risposta oltre a quella annerita e corrispondente alla risposta principale.

Non è dello stesso avviso il Tar. Quest'ultimo, infatti, ritiene che dalla sommaria visione dell'elaborato della ricorrente è emerso che l'ulteriore segno apposto è del tutto impercettibile in quanto la casella corrispondente non risulta neanche parzialmente annerita, al contrario di quella corrispondente alla risposta principale. A tal proposito, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che non può considerarsi un "annerimento" della casella, come tale indicante la scelta del candidato, un puntino quasi impercettibile all'interno di una casella. 

Con l'ovvia conseguenza che, in quest'ipotesi, è da escludere che si sia in presenza di risposta multipla e perciò sbagliata. Nessuna rilevanza può, infatti, attribuirsi a tale impercettibile puntino, presumibilmente dovuto ad una "sbavatura" della penna, soprattutto laddove il regolamento richiede ai concorrenti il completo annerimento della casella giusta (T.A.R. Lazio Roma, Sez. I ter, 14-12-2015, n. 13899). Orbene, nella fattispecie in esame, a parere dei Giudici amministrativi, la scelta espressa dalla ricorrente per la risposta al quiz è inequivocabile, essendo l'ulteriore segno di penna di minima entità. Tale circostanza esclude qualsivoglia fraintendimento sulla risposta che la candidata ha inequivocabilmente espresso con l'integrale annerimento della relativa casella. Ne discende che in casi come quelli sottoposti all'attenzione del Tar:

  • la valutazione del lettore ottico, utilizzato come sistema di correzione delle prove preselettive, non deve essere rigida soprattutto quando risulti i) ictu oculi evidente la risposta che il candidato ha inteso dare; ii) gli ulteriori segni abbiano un'evidenza meramente accidentale;
  • l'amministrazione, in caso di contestazione, può considerare come resa unicamente la risposta inequivocabilmente apposta dall'interessato, correggendo la valutazione di risposta multipla segnalata dal lettore ottico. E ciò a maggior ragione se il bando non prevede la possibilità per i concorrenti di rimediare all'apposizione accidentale di un minimo tratto di penna.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha accolto il ricorso. 

 

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