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Contenuto della busta paga e onere probatorio, precisazioni Cassazione

Sull´argomento si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n. 2239 del 2017 , Sezione Lavoro, depositata in data 30 gennaio 2017.
I Supremi Giudici condividono l´assunto dei Giudici territoriali in base al quale la busta paga emessa dalla società avesse natura confessoria per la parte relativa alla esistenza ed entità delle competenze di fine rapporto maturate dal lavoratore.

Antefatto

Con ricorso al Tribunale di Perugia la società O. Convention Center srl proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato ad istanza di R.M., dipendente della società, per il pagamento delle competenze di fine rapporto, deducendo la assenza della prova scritta e la inesistenza del credito.
Esponeva che la ingiunzione era stata emessa sulla base di una busta paga pari a zero; il credito per le competenze di fine rapporto era, a dire della Società, interamente assorbito dai danni causati dal dipendente a seguito dello svolgimento di una illegittima attività di concorrenza per la quale egli era stato licenziato per giusta causa.
Il Giudice del Lavoro rigettava la opposizione.
Dello stesso orientamento del Giudice di prime cure si mostrava anche la Corte territoriale che rigettava l´appello della società.
Per la Cassazione della sentenza ricorreva la società.
Resisteva con controricorso R.M.

Motivi della decisione

I Supremi Giudici nella trattazione della fattispecie in esame hanno avuto modo di ribadire che nei confronti del datore di lavoro le buste paga costituiscono piena prova dei dati in esse indicati, in ragione della loro specifica normativa, prevedente la obbligatorietà del loro contenuto e la corrispondenza di esso alle registrazioni eseguite .
Dalla attribuzione ai prospetti paga della natura di confessione stragiudiziale deriva, in applicazione degli artt. 2734 e 2735 cc., che la piena efficacia di prova legale è circoscritta ai soli casi in cui la dichiarazione, quale riconoscimento puro e semplice della verità di fatti sfavorevoli alla parte dichiarante, assume carattere di univocità ed incontrovertibilità, vincolante per il giudice.
La busta paga, dunque, ha valore di piena prova circa le indicazioni in essa contenute solo quando sia chiara e non contraddittoria; diversamente, ove in essa risulti la indicazione di altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie la indicazione di un contro credito del datore di lavoro per risarcimento del danno), essa è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti esposti nel documento.
Nel caso di specie il giudice del merito ha effettuato uno frazionamento del contenuto della confessione, violando quindi l´art. 2734 c.c..
In ordine poi alla violazione del dovere di non concorrenza, precisano gli Ermellini, erroneamente la sentenza impugnata affermava che il dipendente avrebbe potuto svolgere in costanza di rapporto di lavoro attività in concorrenza con il datore di lavoro, ravvisando, anzi, la possibilità che da tali attività concorrenziali derivasse un reciproco sviluppo commerciale.
Ai fini della violazione dell´obbligo di non concorrenza non era necessario acquisire la prova di "comportamenti illeciti" né tanto meno di un tentativo di sviamento della clientela, come affermato dalla Corte di merito, bastando ad integrare la violazione dell´obbligo di fedeltà ex articolo 2105 cc. la mera attività del dipendente di trattazione di affari in concorrenza, per conto proprio o di una impresa terza.
La sentenza impugnata è stata conclusivamente cassata in accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo del ricorso e gli atti rinviati ad altro giudice.
Si allega Sentenza.




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