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Utilizzazione abusiva acqua pubblica: l´illecito resta anche se è pendente il procedimento di sanatoria.

Lo scorso 27 ottobre, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25619, ha stabilito che l´utilizzazione abusiva dell´acqua pubblica è un illecito che non viene meno con la sola presentazione della domanda di concessione in sanatoria.
In particolare, nel caso di specie, la ricorrente (una società che fornisce acqua potabile agli utenti) ha osservato che, avendo presentato domanda di concessione in sanatoria, a seguito di illegittima eduzione di acqua potabile negli anni 2001-2006, aveva diritto a proseguire ad utilizzarla, previo pagamento dei canoni demaniali, così come previsto dall´art. 96, D.Lgs. 152/2006, apportante modifiche all´art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).
In buona sostanza, la ricorrente ha ritenuto di non aver commesso alcuna infrazione in quanto, presentando la predetta domanda di concessione in sanatoria, avrebbe continuato la sua attività in conformità alle prescrizioni di legge.
Di diverso avviso sono i giudici di legittimità, a parere dei quali, la pendenza del procedimento di sanatoria non sana l´illecito commesso, sebbene il trasgressore, operando in "assenza di turbamento del buon regime delle acque", continui ad utilizzare queste ultime, previo pagamento dei canoni demaniali. E ciò in considerazione del fatto che, per legge (art. 17 su richiamato), ogni attingimento dell´acqua pubblica non autorizzato dall´autorità competente è abusivo, così come il suo prosieguo.
Infatti, sino a quando l´iter procedimentale di sanatoria non si conclude con un provvedimento favorevole, l´infrazione non viene meno: la sola concessione di sanatoria sana l´illecito amministrativo con effetti retroattivi (cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sentenza n. 86 del 1995). Circostanza, questa, che non si è verificata nella questione in esame.
In virtù di tali considerazioni, pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla società ricorrente, dichiarando a suo carico l´obbligo di pagare la sanzione inflitta per l´illecito commesso.
Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari. Ha già pubblicato su questo sito il seguente articolo: "Associazione pesca sportiva, SC chiarisce quando ha legittimazione attiva in giudizi a tutela ambiente" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Associazione-di-pesca-sportiva-il-no-della-Cassazione-alla-legittimazione-attiva-nei-giudizi.htm

 

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