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Separazione, files audio che scottano: legittima utilizzazione in giudizio ?

In un giudizio di separazione tra coniugi, possono essere utilizzati, ai fini della decisione, files audio che uno dei due coniugi abbia sottratto all´altro, oppure tale possibilità è vietata dall´ordinamento ?
Sull´argomento si è pronunciata la Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 1 con ordinanza dell´ 8 novembre 2016, n. 22677.
La questione
Nel caso culminato nel pronunciamento della Corte di legittimità, il Tribunale di Pistoia decideva in via definitiva il giudizio tra coniugi, respingendo le reciproche domande di addebito della separazione, disponendo l´affido condiviso della prole con domiciliazione prevalente presso il padre, nonché incontri protetti con la madre, e ponendo a carico del marito e in favore della moglie un assegno mensile di mantenimento di Euro 1.800,00.
La Corte d´appello, successivamente chiamata in causa dal marito e poi, in forma incidentale, dalla moglie, respingeva entrambe le domande di addebito, disponendo l´affidamento esclusivo dei figli al padre ed i su detti incontri protetti madre-figli confermando nel resto l´impugnata sentenza.
Ricorrendo in Cassazione (la donna in via principale e l´ex marito in via incidentale), i Supremi Giudici hanno rilevato come le censure dalla prima mosse si sostanziavano in una richiesta di nuova valutazione in ordine al merito della causa.
La conclusione: materiale sottratto non utilizzabile in giudizio
In particolare, in ordine alla lamentata non utilizzazione dei files audio con relativa traduzione giurata, già di "proprietà" del marito e a lui sottratti e inviati anonimamente al difensore della coniuge, la Sezione ha ribadito la legittimità della pur implicita motivazione della Corte di appello con riferimento a quanto già affermato dalla sentenza di primo grado in tema di inutilizzabilità del materiale probatorio raccolto illecitamente e con riferimento alla irrilevanza delle conversazioni fra i coniugi nel contesto delle acquisizioni probatorie di cui la Corte distrettuale aveva potuto disporre al fine di decidere sul regime di affidamento dei figli.
Rigettando, in quanto infondato, l´assunto della ricorrente circa la utilizzabilità in un giudizio civile, e a differenza del giudizio penale, del materiale probatorio acquisito mediante sottrazione fraudolenta alla parte processuale che ne era in possesso.
Ciò detto, la Corte, sulla scorta di tali considerazioni, ha rigettato entrambi i ricorsi confermando la statuizione impugnata.
Si allega sentenza


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