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Tribunale Mantova: niente prescrizione triennale se opera è prestata da avvocato d´ufficio

Il principio è stato dichiarato dal Tribunale di Mantova, sez. I, con sentenza 24/02/2017. In proposito, riportiamo il commento di Tiziana Di Mauro

Il ricorrente, in qualità di difensore d´ufficio dell´imputato, censura il decreto con cui il Giudice aveva rigettato l´istanza di liquidazione dei compensi, in virtù della deduzione, d´ufficio, della maturata prescrizione del diritto al compenso, con la quale aveva ritenuto decorso il termine triennale previsto dall´art. 2956 n. 2 c.c.

Le prescrizioni presuntive

La questione giuridica sottesa alla pronuncia in esame riguarda l´operatività della prescrizione presuntiva. Si tratta, nella specie, di una particolare categoria di prescrizione breve, caratterizzata dal fatto che essa determina non l´estinzione dell´obbligazione, ma una presunzione di pagamento – non iuris tantum, bensì mista, considerate le rilevanti limitazioni relative alla prova contraria -. Il fondamento di tale fenomeno giuridico si rinviene nella circostanza che taluni tipi di crediti sono normalmente pagati prontamente o comunque in tempi brevi (BIANCA).

Secondo taluna dottrina (FERRUCCI), la prescrizione presuntiva, sarebbe estranea alla nozione di prescrizione, integrando una mera presunzione legale di pagamento e, non già, un modo di estinzione dei crediti (c.d. prescrizione impropria).

Le differenze strutturali e funzionali tra i due tipi di prescrizione consentono però che le stesse decorrano contemporaneamente. Ne deriva che l´appartenenza del credito alla categoria di quelli suscettibili di prescrizione presuntiva, non ne esclude l´assoggettamento a quella estintiva.

È opportuno, però, sottolineare che l´eccezione di prescrizione presuntiva deve considerarsi preclusa in ogni caso di difesa incompatibile con la prescrizione stessa e quindi, diversamente da quanto accade nel caso di prescrizione tout court, deve ritenersi incompatibile con la presunzione di avvenuto pagamento ogni discussione, da parte del debitore, sull´esistenza dell´obbligazione ovvero sull´ammontare del credito. Con l´eccezione di prescrizione presuntiva il creditore potrà, invece, difendersi dimostrando la mancata soddisfazione del credito, ma tale prova è sottoposta a rilevanti limitazioni, in quanto essa può essere fornita o avvalendosi dell´ammissione in giudizio che l´obbligazione non è estinta da parte di chi ha opposto la prescrizione (art. 2959 c.c.), o con il deferimento del giuramento decisorio (art. 2960 c.c.).

In tal caso, se il debitore presta il giuramento deferitogli, il creditore soccombe, se invece non lo presta è condannato.

L´art. 2960 c.c., prevede due tipi di giuramento, a seconda dei soggetti a cui sia stato deferito. Se si tratta del debitore originario, esso sarà de veritate, in quanto soltanto il debitore può essere costretto a giurare sulla verità dell´avvenuta estinzione, essendo l´estinzione del debito un fatto personale dell´obbligato originario; mentre se si tratta del coniuge superstite, degli eredi o dei loro rappresentanti legali, sarà de scientia, in quanto, non essendo l´estinzione un fatto per questi personale, tali soggetti possono essere chiamati a giurare soltanto sulla conoscenza o non conoscenza della mancata estinzione del debito.

In punto di disciplina giuridica, si rileva che le peculiarità della prescrizione presuntiva non escludono che essa sia sottoposta alle stesse regole generali che disciplinano la prescrizione ordinaria, tranne talune disposizioni particolari (ad es., il diverso termine di decorrenza di cui all´art. 2957 c.c.) e, dunque, alla stessa saranno applicabili le norme relative alla rinunciabilità, all´opponibilità da parte di terzi, alla sospensione ed all´interruzione.


La pronuncia

Il Tribunale adito, in primo luogo, rileva che l´eccezione di prescrizione non è rilevabile d´ufficio, e ritiene inapplicabile al caso di specie la disciplina di cui all´art. 2956 c.c.

L´asserita inapplicabilità discende dall´incompatibilità della procedura cui è assoggettato il gratuito patrocinio con la disciplina delle presunzioni presuntive, la cui ratio si fonda sulla considerazione che vi sono rapporti della vita quotidiana nei quali l´estinzione del debito avviene di regola contestualmente all´esecuzione della prestazione, senza che il debitore abbia cura di richiedere una quietanza che gli consenta di provare, anche a distanza di tempo, di avere già provveduto a estinguere il debito.

Nella fattispecie, non essendo decorsi i termini della prescrizione ordinaria applicabile al credito in questione, il Giudice accoglie il ricorso e riconosce al difensore il compenso professionale, statuendo che all´onorario spettante all´avvocato d´ufficio che ha inutilmente esperito la procedura esecutiva nei confronti dell´imputato non si applica il termine di prescrizione triennale previsto all´art. 2959 n.2 c.c..

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* articolo pubblicato su Altalex, 27 luglio 2017.

 

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