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Tribunale: "Cellulare in mano a conducente, multa legittima anche se spento"

Durante la guida, è precluso al conducente non solo far chiamate con un telefono cellulare, a meno che non disponga di auricolari o altri dispositivi, ma anche tenere in mano un apparecchio telefonico, anche senza utilizzarlo.

Così è stato stabilito dal giudice monocratico del tribunale civile di Modena Antonella Rimondini in una vicenda sicuramente atipica che ha avuto per protagonista un imprenditore veneziano che era stato pizzicato dalla polizia municipale di un paese poco fuori il capoluogo emiliano, e sanzionato, per l´appunto, per aver utilizzato, mentre era alla guida della propria auto, un telefono cellulare.



L´imprenditore, nel proprio appello avanti il tribunale, aveva contestato gli assunti della municipale, sostenendo che pur recando in mano l´apparecchio telefonico, nelle circostanze di tempo e di luogo segnalate dagli agenti detto apparecchio non era in funzione, e che pertanto, alla luce dell´articolo 173 del Codice della Strada nessuna sanzione poteva essere irrogata nei suoi confronti in quanto la norma codicistica presupporrebbe un utilizzo dell´apparecchio, nella specie non ricorrente.

La vicenda si è tuttavia conclusa in modo sfavorevole al ricorrente, in quanto a parere del giudice "tenere in mano il telefono cellulare appoggiandolo all´orecchio, pur non utilizzandolo per una conversazione, integra comunque la violazione dell´articolo 173 del Codice della Strada poiché determina l´impegno di una delle mani sull´apparecchio con temporanea indisponibilità e consequenziale ritardo, dai sistemi di guida".

Una statuizione, quella appena citata, che ha interpretato in modo rigorosissimo, e certamente coerente con le esigenze di sicurezza che ne costituiscono la ratio, l´articolo 173, c. II, del Codice della strada, che è del seguente tenore: È vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all´articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi. È consentito l´uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie (...) 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 646.

 

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