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Spetta al G.O. giurisdizione su risarcimento danni da meri comportamenti in procedura espropriativa

Con la sentenza n. 93/2018 il T.R.G.A. Trento si è pronunciato sulla vexata quaestio del riparto di giurisdizione in materia di espropriazione per pubblica utilità, riconoscendo la
giurisdizione del Giudice ordinario nel caso di danni conseguenti a comportamenti meramente materiali anche se subìti durante la procedura espropriativa.
I fatti di causa: il ricorrente era proprietario di un appezzamento terriero, in gran parte oggetto di un provvedimento di occupazione d´urgenza, resosi necessario al fine di mettere in sicurezza un tratto di una strada provinciale. Durante l´esecuzione dei lavori si verificava una frana, che danneggiava sia la proprietà del ricorrente (anche oltre l´area già oggetto di occupazione) sia altro versante della strada oggetto di messa in sicurezza. I lavori, quindi, dovevano estendersi a tutta l´area ormai gravemente danneggiata.

Successivamente venivano emessi i provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità dell´opera e di indifferibilità dei relativi lavori e veniva disposta l´attuazione delle
procedure espropriative. Relativamente al ricorrente era autorizzata l´esecuzione del piano di espropriazione ed era determinata l´indennità di esproprio in € 2.361,00.

Nessuno degli atti sopra indicati è stato impugnato dal ricorrente davanti al G.A., né egli ha proposto opposizione alla stima espropriativa davanti alla Corte di Appello o presentato ricorso alla Commissione provinciale espropri.
Tuttavia, egli ha adito il Tribunale amministrativo per ottenere il risarcimento dei danni, previo mero accertamento dell´illegittimità (e non previo annullamento) del provvedimento che aveva disposto l´attuazione delle procedure espropriative, autorizzato l´esecuzione del piano di esproprio e determinato l´indennità di esproprio; danni
quantificati in € 177.480,00.

Ha assunto il ricorrente che la frana, che ha poi determinato l´estensione del tratto di strada oggetto dei lavori, sarebbe stata causata dalla scorretta progettazione e dalla
inappropriata esecuzione degli stessi lavori per la messa in sicurezza, che hanno quindi determinato la necessità di interventi su un versante della carreggiata in origine integro.

A opinione del ricorrente, la P.A., anziché risarcire il danno causato, ha deciso di procedere tramite esproprio e ha autorizzato l´esecuzione del piano di espropriazione senza che ciò fosse necessario.
La quantificazione del danno da parte del ricorrente è stata determinata sulla base del valore di mercato del terreno, nonché considerando che l´area residua rimasta in proprietà privata risultava ormai interclusa.

Il Tribunale amministrativo ha rilevato d´ufficio il difetto di giurisdizione del G.A..
L´adito Giudice, in via preliminare, ha individuato il petitum sostanziale, identificandolo nella domanda di risarcimento del danno derivato non per effetto della determinazione dirigenziale che aveva disposto l´attuazione delle procedure espropriative, l´esecuzione del piano di esproprio e l´indennità di espropri, bensì per effetto della progettazione e
della esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, tant´è che, nella prospettazione del ricorrente, dette opere avrebbero determinato come conseguenza causale la frana sui terreni posti a valle della strada, tra cui quello di proprietà del ricorrente, e la conseguente necessità di ulteriori lavori anche su detto versante, in origine integro, con conseguente
esproprio.

Secondo la lettura del Tribunale amministrativo, quindi, nel caso di specie il danno lamentato dal ricorrente deriva da condotte pratiche ovvero da comportamenti meramente materiali non riconducibili neppure mediatamente all´esercizio del potere amministrativo e, pertanto, non idonei a radicare la giurisdizione, anche in sede esclusiva, del Giudice amministrativo ai sensi dell´art. 133, comma 1 lett. g), c.p.a., considerato che detta disposizione, in combinato disposto con l´art. 7 c.p.a., richiede l´inerenza della domanda giudiziale all´esercizio del potere pubblico e solo a tale condizione riconduce le controversie nell´alveo della giurisdizione del Giudice amministrativo, anche se esclusiva.

A sostegno dell´esposta conclusione, il Collegio cita precedenti sul punto secondo i quali sono attribuite al G.A. le domande di risarcimento del danno che si ponga in rapporto di
causalità diretta con l´illegittimo esercizio (o con il mancato esercizio) del potere amministrativo, mentre compete al G.O. il risarcimento del danno provocato da comportamenti della P.A. che non trovano rispondenza nell´esercizio del potere pubblico (Cassazione SS.UU. n. 25978/2016; Cassazione SS.UU. n. 11292/2015; Cassazione SS.UU. n. 13568/2015; TAR Lazio, Sez. I quater, n. 3854/2017).

Per questi motivi, il T.R.G.A. di Trento declina la propria giurisdizione a favore del G.O.
assegnando al ricorrente il termine perentorio di tre mesi, dal passaggio in giudicato della sentenza, per la riassunzione del giudizio; condanna il ricorrente alle spese di lite.
Anita Taglialatela
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