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Trasporto scolastico, alunno investito dopo la discesa: responsabilità concorrente di più soggetti

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«L'affidamento di un minore alla persona, alla quale il Comune di riferimento o un istituto scolastico, assegni il compito di effettuarne il trasporto dall'abitazione al luogo ove si svolge l'attività di istruzione e viceversa, comporta [...] il particolare dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo, per cui la vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa si sostituisca quella, effettiva o potenziale, dei genitori, senza che possano costituire esimenti della responsabilità dell'istituto e del suo incaricato le eventuali disposizioni date dai genitori medesimi (quale quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse può derivare all'incolumità dello stesso minore».

Questo è quanto ha statuito il Tribunale di Messina con sentenza del 4 dicembre 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame del Giudice di merito.

I fatti di causa

L'attore, nella qualità di esercente la potestà sull'alunno minorenne protagonista del sinistro di cui si dirà tra breve, ha agito in giudizio, tra gli altri, contro il Ministero della Pubblica Istruzione, l'azienda affidataria del servizio di trasporto scuolabus e il Comune committente di tale servizio, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal figlio nel predetto sinistro. In buona sostanza, è accaduto che quest'ultimo, mentre faceva ritorno a casa a bordo dello scuolabus [...], giunto in prossimità della sua abitazione. [...] dopo essere sceso dal veicolo sul quale viaggiava, è stato investito da un'autovettura che sorpassava l'autobus senza accorgersi della presenza del minore. A causa dell'incidente, l'alunno ha riportato gravi lesioni e per questo il caso è giunto dinanzi al Tribunale.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria. 

La decisione del Tribunale

Innanzitutto, il Tribunale fa rilevare che con l'iscrizione scolastica la responsabilità ascrivibile all'istituto scolastico per i danni subiti dall'alunno nel periodo in cui questi è sotto la vigilanza dell'amministrazione è di natura contrattuale. Infatti con la predetta iscrizione, l'amministrazione scolastica assume «i c.d. doveri di protezione enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c., [...] individuati e commisurati all'interesse del creditore del rapporto obbligatorio, sicché, nel caso di minore affidato dalla famiglia per la formazione scolastica, essi impongono il controllo e la vigilanza del detto minore fino a quando non intervenga un altro soggetto responsabile, chiamato a succedere nell'assunzione dei doveri connessi alla relativa posizione di garanzia (Cass. civ., 28 aprile 2017, n. 10516)». Questi doveri permangano per tutto il tempo in cui il minore è affidato alla formazione scolastica e quindi anche durante il trasporto dell'alunno da casa a scuola e viceversa. Doveri, questi, che implicano che l'alunno minore non sia mai lasciato solo sino a quando non arrivino i genitori. Individuato l'ambito obbligatorio in cui si inserisce il complesso delle prestazioni esigibili dall'istituto scolastico, occorre precisare che per evitare che il minore sia lasciato solo sono individuati una serie di soggetti destinati a succedere alla scuola, quali ad esempio il Comune di riferimento che affida a una società il servizio di trasporto scolastico e il conducente dello scuolabus. In punto, si osserva che quando il minore viaggia sullo scuolabus «il dovere di controllare e di vigilare sugli alunni si trasferisce in capo al conducente nel momento in cui in concreto e di fatto questi assuma compiutamente la propria successiva posizione di garanzia sui minori, coincidente con il definitivo compimento delle operazioni di successione nella posizione di garanzia riferita al minore. Da tale momento in poi, ai fini della responsabilità per i danni riportati dall'alunno durante il trasporto con lo scuolabus, grava sull'amministrazione che svolge il servizio l'adozione delle cautele occorrenti per tutelare la sicurezza dei minori, anche e se necessario garantendo la presenza di un accompagnatore oltre all'autista» (Cass. civ., 19 novembre 2010, n. 23464). 

In sintesi, quando è prevista un'organizzazione del servizio di trasporto scolastico, la responsabilità per i danni subiti dagli alunni fruitori di detto servizio spetterà:

  • al Comune committente in via esclusiva qualora l'ente, stabilendo direttive vincolanti, abbia ridotto il gestore del servizio al rango di nudus minister,
  • sia al Comune che al gestore del servizio qualora l'ente si sia ingerito con direttive che soltanto riducano l'autonomia del gestore. In tali casi, non è esclusa la responsabilità del conducente in quanto quest'ultimo ha sempre l'obbligo di vigilare, anche indipendentemente e contro eventuali diverse direttive ricevute dal Comune, sull'incolumità degli studenti minorenni che gli sono affidati per il trasporto, adottando le cautele suggerite dalla ordinaria prudenza anche nella fase successiva alla discesa dal mezzo.

Ciò premesso, tornando al caso di specie, secondo il Tribunale nella questione in esame sussiste la responsabilità:

  • extracontrattuale del conducente e dell'ente gestore del servizio di trasporto per i danni riportati dall'alunno investito (Cass. civ., 30 dicembre 1997, n. 13125);
  • del «Comune per non aver adeguatamente garantito, nel regolamento inerente l'affidamento del servizio di trasporto, la sicurezza degli scolari dal momento dell'assunzione della posizione di garanzia nei loro confronti fino a quello in cui gli stessi siano affidati ai rispettivi familiari».

L'attribuzione della responsabilità a tali soggetti, ad avviso del Giudice di merito, non esclude la colpa concorrente di terzi coinvolti nell'evento di danno, ossia non esclude la colpa del conducente dell'autovettura che ha investito il minore. Tale soggetto, infatti, ha assunto un'imprudente condotta di guida per non aver moderato la velocità e per non essersi fermato in punto della strada dove era prevedibile l'attraversamento della strada da parte di bambini, «dai quali, in ragione della loro inesperienza, non è possibile attendersi il rispetto delle norme della circolazione stradale e della comune prudenza». 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda dell'attore e l'ha accolta.

 

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