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Tirocinio formativo, CdA Venezia: c'è simulazione se mancano gli obiettivi del progetto formativo

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I tirocini formativi che coinvolgono neo diplomati, neo laureati o studenti universitari, non lavoratori, e quindi i percorsi di alternanza studio-lavoro, sono caratterizzati da un progetto di orientamento del singolo tirocinante nel quale «devono essere individuati […] gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio stesso, i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale, il periodo di svolgimento del tirocinio e il settore aziendale di inserimento». Ne consegue che la mancanza di detti elementi, soprattutto se si accompagna all'esiguità della durata del tirocinio, o al contrario alla irragionevole estensione in rapporto al contenuto dell'esperienza professionale, al numero ingiustificato di tirocinanti rispetto alla "capacità" formativa o alle dimensioni od organizzazione aziendali, possono costituire [...] seri indici della simulazione del rapporto di tirocinio».

Questo è quanto ha statuito la Corte d'Appello di Venezia, Sez. lavoro, con sentenza dell'1 agosto 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di merito.

I fatti di causa.

Con la convenzione stipulata tra la società appellata e Provincia, Università o Istituti secondari, è stato consentito a neo diplomati, neo laureati o studenti universitari, non lavoratori, di svolgere un tirocinio formativo. Ad avviso dell'ente previdenziale appellante, i rapporti di tirocinio, per le modalità di svolgimento, in realtà celano veri e propri rapporti di lavoro subordinato. Con l'ovvia conseguenza che la società, presso cui tali pretesi tirocini si sono svolti, secondo l'ente previdenziale, deve corrispondere la relativa contribuzione.

In primo grado la pretesa dell'appellante non è stata accolta.

Così il caso è giunto dinanzi alla Corte d'appello. 

La decisione della Corte d'appello.

I Giudici di secondo grado, innanzitutto, richiamano la distinzione che la sentenza impugnata fa tra gli stage e i tirocini, i contratti di formazione e lavoro e i contratti di apprendistato. Il contratto di formazione ha come causa e fulcro del rapporto l'attività di formazione; il contratto di apprendistato ha, invece, una causa mista comprendente anche la formazione; gli stage e i tirocini formativi hanno un obiettivo più ridotto, «ossia realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro». Per tal verso, essi «devono svolgersi nell'ambito di un tempo piuttosto breve». Nonostante queste generali e corrette premesse, secondo la Corte d'appello, il ragionamento del Giudice di primo grado si inceppa nel momento della qualificazione dei rapporti di tirocinio oggetto di contestazione. A suo avviso, nella fattispecie in esame, tali rapporti non celano contratti di lavoro subordinato «non essendo emerso l'esercizio nei confronti degli stagisti del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte della società e dei suoi responsabili, se non legato al concreto svolgimento dello stage». Anche l'uso del badge, secondo il Tribunale, è diretto solo ad attestare la presenza degli stagisti e non l'orario di lavoro.

Di diverso avviso è la Corte d'appello.

A parere di quest'ultima, l'indagine deve vertere necessariamente sulla rispondenza tra progetto formativo e di orientamento come descritto nella convenzione intercorsa tra le parti e su quanto effettivamente verificatosi nel corso del rapporto. In buona sostanza, occorre verificare l'inserimento del tirocinante nell'organizzazione dell'impresa, ossia se quest'ultimo:

  • sia stato chiamato a fornire prestazioni abitualmente destinate a finalità produttive;
  • abbia dovuto ottemperare a vincoli di orario o a direttive impartite dall'imprenditore;
  • sia stato sottoposto ad un regime disciplinare eccedente il livello necessario per la regolarità del corso.

(Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 1380 del 25/01/2006). 

Tale indagine è importante perché consente di comprendere se il progetto formativo e di orientamento del singolo tirocinante:

  • sia caratterizzato dagli obiettivi e dalle modalità di svolgimento tipici del tirocinio e descritti in maniera puntuale e precisa;
  • contenga l'indicazione i) del tutore incaricato dal soggetto promotore, ii) del responsabile aziendale, iii) del periodo di svolgimento del tirocinio e iv) del settore aziendale di inserimento.

Ne consegue che l'assenza di obiettivi, l'utilizzo di espressioni generiche, nonché la mancanza di tutte le altre indicazioni relative alle modalità di svolgimento, unitamente a un numero ingiustificato di tirocinanti rispetto alla "capacità" formativa o alle dimensioni od organizzazione aziendali, possono costituire seri indici della simulazione del rapporto di tirocinio.

Tornando alla fattispecie in esame, ad avviso della Corte d'appello, il Giudice di primo grado ha errato nella valutazione dell'esito dell'indagine su menzionata. E ciò in considerazione del fatto che le risultanze probatorie, nel caso in questione, hanno evidenziato che il rapporto con i tirocinanti è carente dei presupposti sopra delineati e che questi ultimi, in realtà, sono stati impiegati per integrare la "forza-lavoro". Tali circostanze, secondo la Corte d'appello, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a disconoscere la sussistenza di un rapporto di tirocinio e a ritenere sussistente un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i Giudici d'appello hanno accolto l'impugnazione dell'ente previdenziale, condannando l'appellata al pagamento della contribuzione dovuta.

 

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