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Termini di durata massima delle misure cautelari

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Con la sentenza in commento, la n. 28693 depositata lo scorso 15 ottobre, la Corte di Cassazione ha precisato la durata del termine di fase per l'applicazione delle misure cautelari.

Nel caso di specie, l'imputata era dapprima stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui all'art. 575 c.p., art. 576 c.p., n. 1, art. 577 c.p., comma 1, n. 2 e artt. 110, 485 e 491 c.p., per la morte del fratello e per la formazione di un falso testamento olografo.

Successivamente la misura cautelare domiciliare era stata sostituita con quella del divieto di espatrio cui, a distanza di due anni dall'emissione del decreto dispositivo del giudizio, risultava ancora sottoposta. 

La tematica sottoposta all'esame della Corte concerne l'interpretazione dell'art. 308 c.p.p.: se nell'operare il rinvio ai termini indicati dall'art. 303 abbia riguardo soltanto ai termini complessivi o anche a quelli di fase.

Come noto, infatti l'art. 308 c.p.p. dispone che "Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303". 

Tale formulazione anche se, come osserva la Corte di Cassazione, "pecca di qualche imprecisione" poiché non fa distinzione tra termini di fase e termini complessivi e richiama come dies a quo solo l'esecuzione della misura, comporta comunque - visto anche il richiamo all'art. 303 c.p.p. -  l'applicazione dei termini di fase anche alle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare

Ciò posto, ne consegue che anche a tali misure si applicherà  la regola del raddoppio dei termini prevista dall'art. 308 c.p.p. anche per i termini di fase.

Peraltro, sempre per usare le parole dei giudici di legittimità "per una evidente ragione di coerenza", se i termini complessivi soggiacciono al raddoppio, anche i termini di fase devono uniformarsi a questa regola.

A ciò consegue il rigetto del ricorso con condanna alle spese. 

 

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