E´ stata la questione approfondita dalla Corte di Cassazione, IV Sezione Lavoro, nella redazione della Sentenza n. 8180 del 2016.
Questo il thema decidendum: se la comunicazione, da parte di un lavoratore, delle giustificazioni in un termine più breve di quello legale si riverberi o meno sul termine legale entro il quale va (eventualmente) irrogato il licenziamento disciplinare, comportando l´accelerazione del procedimento.
Con la Sentenza in commento, la Corte ha confermato il principio secondo cui il termine di cinque giorni dalla contestazione dell´addebito (prima del cui integrale decorso è preclusa, ai sensi dell´art. 7, comma 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la possibilità di irrogare la sanzione disciplinare) è funzionale solo alle esigenze di tutela dell´incolpato, tendendo ad impedire che la sua estromissione dal luogo di lavoro possa avvenire senza che egli abbia avuto la possibilità di raccogliere e fornire le prove e gli argomenti a propria difesa.
Pertanto, qualora il lavoratore abbia fornito le proprie giustificazioni prima della scadenza suddetta, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive, nulla più osta all´immediata (ed eventuale) irrogazione della sanzione da parte del datore.
Rebus sic stantibus, non risulta necessario attendere il decorso della residua parte del termine.
Le Sezioni Unite hanno peraltro rilevato che il termine in questione non rientra nella categoria dei termini ante quem, ma in quella dei termini post quem la cui funzione non è impedire che un determinato atto sia compiuto prima del decorso di un dato tempo ma ad impedire che ciò avvenga senza che una determinata attività sia stata possibile.
Ciò si desume dalla ratio della disposizione, rivolta ad impedire che la irrogazione della sanzione possa avvenire senza che l´incolpato abbia avuto la possibilità di raccogliere e di fornire le prove e gli argomenti a propria giustificazione: il valore tutelato non è l´esistenza, in sé e per sé, di un intervallo di tempo tra contestazione ed irrogazione, ma di tempo massimo che si ritiene presuntivamente idoneo a consentire le difese.
Pertanto, come correttamente ritenuto dalla Corte d´Appello, la possibilità per il datore di lavoro di irrogare il licenziamento anche prima della scadenza del termine di cinque giorni, non costituisce per lo stesso un obbligo, attesa la presenza di un termine fisso e non mobile nella previsione contrattuale.
Tale regola iuris conferma l´interpretazione dell´art. 69 del CCNL richiamato dal ricorrente, che a sua volta, prevede che il provvedimento disciplinare deve essere comminato entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del termine assegnato per le giustificazioni non inferiore a cinque giorni lavorativi.
Ciò detto ed argomentato anche in virtù di ulteriori argomentazioni gli ermellini hanno rigettato il ricorso.
Sentenza allegata
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