Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con Sentenza n. 15695 resa in esito all´udienza dell´8 gennaio 2016 e depositata il 14 aprile 2016.
La Seconda Sezione della Suprema Corte ha affermato che ai fini della decorrenza del termine di “dieci giorni dalla ricezione degli atti” entro il quale, ai sensi dell´art. 311, comma 5-bis cod. proc. pen., introdotto dall´art. 13 della l. n. 47 del 2015, il giudice del rinvio è tenuto a decidere, nel caso sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell´imputato, un´ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell´art. 309, comma 9, cod. proc. pen., non è sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la ricezione degli atti presentati a norma dell´art. 291, comma 1, cod. proc. pen., nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini.
In allegato la Sentenza
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