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Termine conclusione procedimento di emersione dal lavoro irregolare: si applica quello generale

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Al procedimento di emersione dal lavoro irregolare, in assenza di previsione espressa di un termine di conclusione, si applica quello previsto dall'art. 2, comma 2 della legge n. 241/1990, ossia il termine di trenta giorni dalla domanda procedimentale dell'interessato. Ne consegue che il silenzio serbato dall'amministrazione procedente oltre il suddetto termine deve essere considerato illegittimo.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Lombardia con sentenza n. 2145 del 6 ottobre 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

Il ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione sulla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77 del 2020. In buona sostanza, il ricorrente lamenta:

  • il decorso dei termini ordinari di conclusione del relativo procedimento (individuabili in trenta giorni, in assenza di previsione di diverso termine),
  • l'inadempimento, per tal verso, dell'amministrazione rispetto all'obbligo di provvedere.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Tar adito.

La decisione del Tar.

Secondo i Giudici amministrativi, il ricorso è fondato. Il Tar, infatti, non reputa di condividere l'orientamento giurisprudenziale che su analoga fattispecie (Tar Lombardia n. 1785 del 2021): 

  • nega in materia di domanda di emersione dal lavoro irregolare la sussistenza di un termine entro il quale l'amministrazione procedente deve concludere il procedimento;
  • ritiene non applicabile i termini di cui all'art. 2 della L. n. 241 del 1990.

In buona sostanza, ad avviso dell'autorità giudiziaria adita:

  • l'orientamento suddetto crea una frizione con i valori costituzionalmente tutelati (oltre che, nel suo riflesso processuale, un vuoto di tutela giurisdizionale);
  • sussistono elementi interpretativi del dato normativo che conducono a ritenere invece applicabile anche alla materia in esame un termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Invero, secondo i Giudici amministrativi, l'obbligo di conclusione del procedimento amministrativo (di tutti i procedimenti amministrativi) entro un determinato termine costituisce diretta applicazione del precetto costituzionale di cui all'art. 97, comma 2 della Costituzione, secondo cui "i pubblici uffici sono organizzati (…) in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione". E ciò in considerazione del fatto che il buon andamento della "macchina" organizzativa pubblica presuppone la possibilità per il cittadino che a essa si rivolge di poter contare su tempi certi – e possibilmente ragionevoli – nella conclusione di un procedimento che debba obbligatoriamente conseguire a una istanza. Ne consegue che, al di fuori delle ipotesi di silenzio significativo, la non previsione di un obbligo a provvedere entro un termine comporterebbe: 

  • in ordine alla stessa tipologia di istanze, una disparità tra soggetti, ossia una disparità tra quelli privilegiati che, in relazione all'ambito territoriale o burocratico di riferimento, ricevono riscontro alla loro istanza e quelli sfavoriti che, in un diverso ambito territoriale o burocratico di riferimento, non ottengono alcun riscontro alla loro istanza;
  • il venir meno della tutela giurisdizionale rispetto all'inerzia dell'amministrazione, con lesione dell'art. 24 della Costituzione, secondo cui "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi".

È infatti ovvio che dietro un'istanza vi sia sempre una posizione soggettiva in fase di espansione o di perfezionamento, e che l'inerzia dell'amministrazione preclude a tempo indeterminato l'ottenimento del bene della vita a cui aspira l'interessato, obiettivo non adeguatamente raggiungibile con il risarcimento del danno per equivalente (che necessita in ogni caso di idonea prova).

Per tale motivo, ogni procedimento amministrativo "necessario" (che consegua cioè obbligatoriamente ad una istanza) deve concludersi entro un determinato termine e con l'adozione di un provvedimento, esplicito o implicito che sia. Orbene, tornando al caso di specie, secondo il Tar, al procedimento di domanda di emersione dal lavoro irregolare, in assenza di espressa previsione normativa, va applicato il termine generale entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, ossia quello indicato dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241 del 1990 (trenta giorni), non rientrando detto tipo di procedimento tra quelli esclusi dall'applicazione della predetta disposizione. Con l'ovvia conseguenza che il silenzio serbato dall'amministrazione procedente, nella questione in esame, deve essere considerato illegittimo.

Alla luce delle considerazioni su esposte, i Giudici amministrativi, pertanto, hanno accolto il ricorso e, per l'effetto, hanno ordinato alla Prefettura competente di provvedere sull'istanza di interesse del ricorrente, entro il termine di cui in motivazione. 

 

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