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Tassa sui rifiuti gonfiata per errore, come difendersi

Fino a quanto tempo possono spingersi le richieste di versamento dell´imposta sui rifiuti, oggi chiamata Tari (in precedenza Tarsu, Tia e Tares), e con esse anche le intimazioni di pagamento degli arretrati?
A fine anno 2017 un´interrogazione parlamentare, avente come fonte un articolo del Sole24ore del 2014, che già tre anni fa denunciava un´inesattezza nel calcolo della Tari, aveva svelato un errore nel calcolo della Tari da parte di diversi Comuni italiani.
In buona sostanza ai contribuenti, oltre alla quota fissa (legata ai metri quadri della casa) dell´imposta rifiuti, è stata attribuita una quota variabile (legata al numero degli abitanti della casa) moltiplicata tante volte quante sono le pertinenze.
Molte famiglie, quindi, per anni hanno pagato fino al doppio del dovuto.
La Tari, che ha preso il posto della Tares, in vigore nel solo 2013, che a sua volta sostituiva i vecchi prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani (Tarsu, Tia1 e Tia2), è stata introdotta nel 2014 (dalla L.147/13).
Essa serve a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ed è tenuto a versarla chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte che possono produrre immondizia (dunque in caso d´immobili, anche l´inquilino, non solo il proprietario).
Insieme all´Imu e alla Tasi costituisce la Iuc, l´Imposta unica comunale. Le scadenze di pagamento della Tari, di norma scaglionata in almeno due rate, ogni sei mesi, sono fissate da ciascun Comune.
Come si applica: La tassa comprende una quota fissa e una variabile. La parte fissa dipende da quanto è grande la casa: è in proporzione ai metri quadrati dell´abitazione. Mentre quella variabile, che di fatto serve ad adeguare il prelievo ai rifiuti prodotti, cresce secondo il numero dei membri della famiglia.
Ed ecco l´errore: la quota variabile andrebbe calcolata una sola volta sull´insieme di casa e pertinenze immobiliari (ovvero posti auto, cantine, soffitte, box), tenuto conto del numero dei familiari. L´esistenza di svariate pertinenze, infatti, non accresce la quantità d´immondizia prodotta dal nucleo familiare. I Comuni accusati di averla maggiorata l´avrebbero applicata tante volte quante sono le pertinenze dell´abitazione.
Riportando l´esempio discusso alla Camera: per un appartamento in cui vive una famiglia di 4 persone, con superficie complessiva di 150 mq., di cui 100 di casa, 30 di garage e 20 di cantina, la parte variabile della tariffa relativa ad autorimessa e cantina (allegato 1 al DPR n. 158/99) "va computata solo una volta, considerando l´intera superficie dell´utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze site nello stesso comune".
Pertanto l´importo da versare si otterrà sommando: tutte le quote fisse rispettivamente di casa, garage e cantina, a cui si aggiungerà solo una volta l´importo della quota variabile.
La regola generale si deduce da un regolamento (art. 17, c. 4, del prototipo, predisposto dal Dipartimento delle Finanze, del Regolamento per l´istituzione e l´applicazione della Tares) applicabile anche alla Tari con riferimento ai fruitori delle utenze domestiche.
La norma stabilisce che "le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche".
In altri termini, sulle pertinenze si applica la Tari come se fossero case, se chi le usa non risiede nel Comune; invece, se chi le usa è residente, si considerano locali accessori all´appartamento stesso.
Come far valere i propri diritti per rivendicare gli esborsi immotivati?
Come enunciato dall´Uncat, organismo di categoria degli avvocati tributaristi, "I contribuenti possono impugnare l´avviso di accertamento del tributo, notificato loro dal Comune, presentando ricorso alla Commissione tributaria provinciale, in cui denunciano la cattiva applicazione della normativa, entro 60 giorni dalla notifica dell´avviso".
Non è sempre facile capire se la tariffa è stata applicata nel modo giusto. Dunque, si può procedere con una richiesta al Comune di accesso agli atti amministrativi (come previsto dalla L.241/90). In questo modo si potrà consultare il proprio fascicolo e verificare i criteri adottati per il calcolo del tributo.
Un´altra strada, sarebbe, inoltre, impugnare dinanzi al Tar l´intero regolamento comunale relativo alla Tari.
La tassa sui rifiuti è spesso oggetto di pronunce della magistratura che ne chiariscono le modalità di corretta applicazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (22531/2017) ha chiarito, ad esempio, che in caso di disservizio grave e perdurante nel tempo nella raccolta dei rifiuti, come accaduto a Napoli nel 2008, la Tarsu (secondo la denominazione dell´epoca), deve essere ridotta al 40%.
Secondo i giudici della Suprema Corte se la raccolta dei rifiuti non avviene o si dimostra inefficiente, il cittadino ha diritto a uno ´sconto´ sull´importo da versare, purché il disagio sia certificato dal tribunale.
Anche il Consiglio di Stato si era pronunciato sulla Tari con la sentenza n.4223/2017) affermando che la tassa sui rifiuti non può essere più onerosa per i cittadini privi di residenza nel Comune. Dunque, sarebbe illegittimo anche il criterio che penalizza chi viene da fuori.
Ma dopo quanti anni si prescrive il diritto alla riscossione della tassa sulla spazzatura?
La prescrizione segna il termine massimo entro cui il debitore è tenuto al pagamento di una prestazione economica: una volta scaduto tale termine, nulla più è dovuto e il debitore è definitivamente libero dall´obbligo di pagamento.
Questo vale anche in materia fiscale, sempre che, nell´arco di tale periodo, non sia intervenuto un sollecito di pagamento: esso, infatti, ha l´effetto di interrompere la prescrizione e far decorrere il termine nuovamente da capo, a partire cioè dal giorno successivo al ricevimento dell´atto interruttivo.
Il pagamento della Tari evasa può essere richiesto dal Comune, con ingiunzione fiscale, o da altro agente locale per la riscossione dei tributi, attraverso la cartella di pagamento, entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati ( art. 1, c.161, L.n.296/2006).
Per esempio: se il pagamento della Tari è dovuto per l´anno 2014, i cinque anni di prescrizione iniziano a decorrere dall´1/1/2015, cioè si prescrive il 31 dicembre 2019.
La prescrizione del credito è di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell´ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente, art. 2948, 4 comma, c.c.(Cass. sent.n.4283/2010).
Tale termine si converte da breve a decennale solo per effetto di sentenza passata in giudicato o di decreto ingiuntivo che abbia acquisito efficacia formale o sostanziale o anche di sentenza penale di condanna divenuti definitivi (v. Cass. 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. 27 gennaio 2014, n.1650; Cass. 29 febbraio 2016, n. 3987).
In conclusione, quindi, con riguardo alla riscossione coattiva dei crediti, l´art. 2953 c.c. è "applicabile esclusivamente quando il titolo sulla base del quale viene intrapresa la riscossione non è più l´atto amministrativo, ma un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo".
Avv. Carmela Patrizia Spadaro – Foro di Catania


Fonte: Cassazione, Uncat

 

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