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È legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell´attività, il quale può eventualmente dar luogo all´applicazione di speciali riduzioni d´imposta, rimesse alla discrezionalità dell´ente impositore: i rapporti tra le tariffe, indicati dall´art. 69, comma secondo, del d. lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d´altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica".
Lo ha dichiarato la Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, con ordinanza depositata il 7 dicembre 2016, a definizione della lite insorta tra i titolari di un istituto di ricovero e il locale, che aveva notificato alla detta società una cartella di pagamento TARSU che era stata impugnata.
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