Successivamente allo spirare del termine di 30 giorni per la formazione del silenzio assenso in ordine alla DIA, la p.a. può adottare un provvedimento di sospensione o inibizione delle attività edilizie anche in assenza di un pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l´ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, di cui all´art. 19, comma 4, L. n. 241 del 1990, allorché sussista l´interesse del vicino al rispetto delle prescrizioni in tema di distanze nelle costruzioni, manifestato con apposita richiesta di intervento alla p.a.
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