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T.A.R. Trieste, (Friuli-Venezia Giulia), sez. I, 26/10/2015, n. 465 (Procedura ristretta)

Nella procedura ristretta, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione è anticipata alla fase della prequalifica, fermo restando che i requisiti devono permanere anche nelle fasi successive, la prequalifica costituisce una barriera preclusiva insormontabile. L´operatore che non supera la prequalifica non può in nessun caso essere ammesso alla fase della presentazione delle offerte, nemmeno sanando in sede di offerta il difetto originario. La fase della prequalifica ha senso e non si riduce ad in inutile appesantimento procedurale, vieppiù in contrasto con la logica acceleratoria che caratterizza le procedure di evidenza pubblica, solamente se le viene riconosciuta una rigida valenza selettiva dei concorrenti ammessi a partecipare alla gara. Un´interpretazione volta ad attribuire un valore puramente indicativo agli esiti della fase di prequalifica priverebbe di ragion d´essere la procedura ristretta, che più non si distinguerebbe dalla procedura ordinaria.

 

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