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T.A.R. Napoli, (Campania), sez. V, 23/10/2015, n. 5021 (Gara pubblica)

La clausola del disciplinare di gara in base alla quale l´offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dalle giustificazioni di cui all´art. 87 comma 2, d.lg. n. 163 del 2006, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l´importo complessivo del servizio, è nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, ai sensi dell´art. 46 comma 1 bis, d.lg. n. 163 del 2006; nullità che può essere rilevata d´ufficio dal giudice ex art. 31 comma 4, c.p.a., con conseguente inapplicabilità del termine di decadenza stabilito per la proposizione dell´ordinaria azione di annullamento. Detta clausola deve reputarsi nulla in ossequio al disposto di cui all´art. 46 comma 1 bis, Codice dei contratti pubblici, in quanto prescrive, a pena di esclusione, già in sede di formulazione dell´offerta, un adempimento non più richiesto dal novellato degli articoli del Codice degli appalti sopra richiamati, i quali hanno collocato la presentazione dei giustificativi nel successivo ed eventuale sub procedimento di verifica dell´anomalia dell´offerta. In definitiva, le giustificazioni preventive, originariamente previste dall´art. 87, d.lg. n. 163 del 2006, non devono più essere richieste in sede di presentazione delle offerte, ma vengono in rilievo, solo in via eventuale, nella fase successiva di verifica dell´anomalia, se e in quanto l´offerta ne risulti sospetta, occorrendo quindi un segmento procedimentale successivo per la valutazione di congruità.

 

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Consiglio di Stato, sez. V, 22/10/2015, n. 4849

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