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T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 23/10/2015, n. 672 (Elezioni)

L’ammissione di liste o candidature concorrenti non lede immediatamente il diritto di chi partecipi al procedimento elettorale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 452 del 2015 R.G., proposto da M.F. e altri, rappresentati e difesi dall´avvocato Chiara Masi, da intendersi domiciliati agli effetti del presente giudizio presso la segreteria della sezione;

contro

il comune di Ceccano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall´avvocato Valerio Tallini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell´avvocato Ivan Ilardo in Latina, viale dello Statuto n. 37;

nei confronti di

R.C., rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Tallini e Alberto Fantini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell´avvocato Ilardo in Latina, viale dello Statuto n. 37;

M.M., rappresentata e difesa dall´avvocato Massimo Cocco, elettivamente domiciliata presso lo studio dell´avvocato Rizzo, in Latina, via Montesanto n. 46;

F.A. e altri, rappresentati e difesi dall´avvocato Alberto Fantini e elettivamente domiciliati presso lo studio dell´avvocato Ilardo in Latina, viale dello Statuto n. 37;

L.C. e altri;

per l´annullamento

del verbale dell´ufficio centrale recante la proclamazione degli eletti alle elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del comune di Ceccano tenutesi in data 31 maggio 2015 e 14 giugno 2015 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente e, in particolare, dei verbali di ammissione delle liste "Ruspandini per C.", "L´altra Ceccano", "Oltre l´identità", "Noi per Ceccano", "M.C. per C.", "Unione per Ceccano", "Nuova Vita", "C. Sindaco", "Patto Civico", "Vivere per Ceccano", "Non fermare il rinnovamento". "Il Nostro Momento", "Lavoro Famiglia Sociale", "L´altra Lazio per Ceccano", "Movimento popolare per Ceccano", "Riformismo Progresso Libertà", "Movimento giovani per Ceccano", "per la Gente", "Insieme per Ceccano", "Impegno comune per Ceccano", Partito Democratico", "Partito Socialista Italiano", "Adesso Possiamo", "Città Nuova" e "Italia dei Valori".

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l´atto di costituzione in giudizio del comune di Ceccano, di R.C., di M.M. e di F.A. e altri;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I ricorrenti - nelle qualità di cittadini elettori e candidati all´ufficio di consigliere comunale (i signori F., G.P. e S.) e di cittadini elettori (i signori A.R., G.T. e F.P.) - con il ricorso all´esame chiedono l´annullamento dei risultati delle elezioni comunali del comune di Ceccano tenutesi in data 31 maggio 2015 (primo turno) e 14 giugno 2015 (ballottaggio), in sostanza denunciando, come oltre si vedrà, una serie di illegittimità riferentesi al processo di presentazione delle candidature e delle liste a sostegno dei candidati-sindaco C. (poi risultato eletto), M.M. e altri.

In concreto gli eletti si identificano con i signori R.C. e altri (lista n. 6 "C. Sindaco"), M.C. e A.M. (lista n. 3 "Noi per Ceccano"), G.M. (lista n. 5 "Nuova Vita"), M.M. (lista n. 7 "Patto Civico"), A.S. (lista n. 4 "Unione per Ceccano"), L.C. e G.C. (lista n. 20 "Partito Democratico"), G.Q. (per il gruppo di liste "Movimento popolare per Ceccano", "Riformismo Progresso Libertà", "Movimento giovani per Ceccano", "per la Gente"), A.A. (per la lista n. 14 "Movimento popolare per Ceccano"), F.M. (per il gruppo di liste "Io sto con Ceccano", "Cittadini di Ceccano", "Ceccano d´Argento") e M.M. (per le liste "Vivere per Ceccano", "Non fermare il rinnovamento", "Il Nostro Momento", "Lavoro Famiglia Sociale").

Il ricorso era depositato in segreteria in data 16 luglio 2015.

In data 20 luglio 2015, il Presidente della sezione adottava il decreto previsto dall´articolo 130, comma 2, c.p.a. con il quale ordinava la notifica del ricorso agli interessati e fissava la trattazione all´udienza pubblica del 22 ottobre 2015.

A seguito della notifica del ricorso si costituivano in giudizio il comune di Ceccano, il Sindaco eletto, signor R.C., la signora M.M. (eletta consigliere comunale), e i signori F.A. e altri (in pratica si tratta degli eletti per la maggioranza), che eccepiscono l´inammissibilità del ricorso sotto vari profili e nel merito la sua infondatezza.

Non si sono costituiti i signori L.C. e altri (cioè i restanti eletti all´ufficio di consigliere comunale).

Preliminarmente va respinta l´eccezione di tardività della notifica del ricorso dato che risulta documentalmente che il difensore dei ricorrenti ha consegnato il ricorso da notificare all´U.N.E.P. il 24 luglio 2015, così adempiendo agli oneri a suo carico e restando irrilevante che l´adempimento sia stato eseguito solo il 3 agosto 2015 (mediante spedizione di raccomandata a.r.) non potendosi ritenere i ricorrenti responsabili del fatto che l´ufficiale giudiziario abbia lasciato decorrere vari giorni prima di eseguire adempimenti e formalità a suo carico.

I resistenti eccepiscono altresì la tardività del ricorso o meglio la sua inammissibilità, sostenendo che i ricorrenti avrebbero dovuto proporre il proprio ricorso, siccome relativo all´ammissione delle liste elettorali, non con il "rito elettorale" disciplinato dall´articolo 130 c.p.a. (cioè attendendo l´esito delle elezioni e proponendo ricorso avverso l´atto di proclamazione degli eletti) ma secondo il rito previsto per il "procedimento elettorale preparatorio" dall´articolo 129 c.p.a. (cioè proponendo ricorso entro 3 giorni dalla pubblicazione degli atti di ammissione delle liste). La tesi dei resistenti è che la previsione dell´articolo 129 secondo cui i provvedimenti "immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale preparatorio .... sono impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati" si riferisca non solo agli atti di esclusione di liste e candidature ma anche a atti di ammissione di liste e candidature concorrenti in quanto elementi perturbatori del procedimento elettorale; essi richiamano un recente precedente del T.A.R. Piemonte (sentenza n. 25 febbraio 2015, n. 352) che ha affermato tale principio (peraltro anche affermando che l´onere di immediata impugnazione graverebbe solo sui candidati e non anche sui cittadini elettori).

Il Collegio non condivide questa impostazione. L´articolo 129 deve essere interpretato nel senso che sussiste l´onere dell´impugnazione attraverso lo speciale rito da esso disciplinato soltanto per gli atti di esclusione di candidature o liste da parte del diretto interessato o dei diretti interessati; questo è il significato della espressione "atti immediatamente lesivi" del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale. L´ammissione di liste o candidature concorrenti non lede immediatamente il diritto di chi partecipi al procedimento elettorale. Va poi aggiunto che l´interpretazione restrittiva dell´articolo 129 c.p.a. è imposta da esigenze di salvaguardia del diritto di difesa in giudizio; la norma infatti - per l´esigenza di garantire la definizione del contenzioso sulla esclusione di liste e candidature in epoca anteriore alla data di svolgimento delle elezioni (e quindi per evitare le conseguenze che in passato derivavano dal fatto che tale contenzioso fosse definito a elezioni già compiute ponendo nel nulla il risultato elettorale ove il ricorso fosse risultato fondato e imponendo la rinnovazione delle votazioni) - prevede una fortissima compressione dei diritti del ricorrente (che è obbligato in un tempo brevissimo a predisporre il ricorso e a presentarlo); simile compressione è giustificata e risulta compatibile con l´esigenza di garantire la possibilità di difendersi nel caso in cui oggetto di impugnazione sia un atto di esclusione che colpisca lo stesso ricorrente che è quindi obbligato a difendersi relativamente a fatti e circostanze che lo riguardano direttamente (quindi a lui ben noti) e che rientrano nella sua sfera di disponibilità; obbligare colui che partecipa al procedimento elettorale a predisporre e proporre ricorso contro l´ammissione di liste e candidature concorrenti entro tre giorni dall´atto di ammissione significherebbe imporre un adempimento molto difficoltoso se non praticamente impossibile dato che nei tempi brevissimi del procedimento di presentazione e ammissione di candidature e liste si dovrebbe acquisire conoscenza (ed essere in grado di documentare per quanto sommariamente) di illegittimità relative alla presentazione di liste concorrenti, cioè relative a fatti e circostanze che non rientrano nella sfera di diretta conoscenza e disponibilità del ricorrente, e per di più predisporre e proporre il ricorso.

Nello stesso tempo - se si ritenesse di limitare questo onere in capo ai soli candidati - questi ultimi sarebbero di fatto costretti, al fine di sottrarsi all´onere descritto e di poter comunque tutelare i propri interessi, all´escamotage di far proporre il ricorso (dopo lo svolgimento delle elezioni) da uno o più cittadini elettori (in pratica propri simpatizzanti politici) per i quali, a seguire l´impostazione del precedente invocato, queste limitazioni non si applicherebbero. In conclusione, appare più lineare ritenere che lo speciale procedimento dell´articolo 129 c.p.a. si applichi solo agli atti di esclusione di candidature e liste, siccome immediatamente lesivi e preclusivi della partecipazione ulteriore degli interessati al procedimento; è per il contenzioso relativo a questi atti che il legislatore ha introdotto una "corsia preferenziale" cioè un rito accelerato che ne garantisce la definizione in doppio grado prima dello svolgimento delle operazioni di voto; per ogni altro atto, invece, la tutela giurisdizionale è garantita attraverso il ricorso ex art. 130 c.p.a., con la previsione di termini compatibili con l´esercizio del pieno diritto alla difesa.

Tra l´altro nella fattispecie i ricorrenti sono sei e solo tre di essi erano candidati, mentre altri tre sono semplici cittadini elettori per i quali quindi non si potrebbe sostenere la sussistenza dell´onere di impugnazione secondo il rito dell´articolo 129 c.p.a., dato che l´ammissione delle liste non lede "immediatamente il loro diritto a partecipare al procedimento"; e infatti i resistenti, per sostenere anche nei loro confronti l´onere dell´impugnazione ex articolo 129 c.p.a. giungono a sostenere che esso non sia limitato ai candidati ma si estenda anche a "delegati di lista" (tale sarebbe il signor G.T.) e ad attivisti politici che abbiano attivamente partecipato al procedimento (tale sarebbe il caso dei signori A.T. e F.P.); si tratta però di una impostazione che, per le ragioni già viste, non è persuasiva e che si risolverebbe nell´introduzione in via interpretativa di una serie di limitazioni all´accesso alla tutela giurisdizionale difficilmente compatibile coi principi generali, oltre che produttiva di gravi incertezze (basti pensare ai problemi cui darebbe luogo la definizione del livello di attivismo necessario affinchè il semplice cittadino elettore divenga un "militante politico" cui applicare le limitazioni in questione).

Ciò premesso, con il primo motivo i ricorrenti denunciano l´illegittimità dell´autenticazione delle firme dei presentatori di varie liste partecipanti al procedimento.

Il motivo è articolato in due parti e si radica sulle provvisorie risultanze di un procedimento penale che è stato aperto dalla procura della Repubblica di Frosinone.

Nell´ambito di tale procedimento la polizia giudiziaria ha proceduto a una verifica a campione delle modalità con le quali si è proceduto alla raccolta e all´autenticazione delle firme dei candidati e dei sottoscrittori delle liste. Da tale verifica è emerso "un sistema di diffusa violazione" della vigente normativa che ha interessato 19 delle liste presentate. I ricorrenti hanno elencato ciascuna di queste violazioni allegando documentazione giustificativa (in genere verbali di sommarie informazioni etc. ...) e depositando l´avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 5 consiglieri provinciali della provincia di Frosinone che hanno autenticato le sottoscrizioni in questione, che sono indagati per falso ideologico aggravato (in sostanza sono accusati di aver attestato falsamente che firme di sottoscrittori delle liste e due accettazioni di candidatura erano state apposte da cittadini elettori ovvero dai due candidati alla loro presenza).

Dopo l´elencazione delle singole violazioni i ricorrenti concludono - sulla base del rilievo che gli inquirenti hanno eseguito una verifica a campione - che è più che probabile che un´indagine estesa alla totalità delle sottoscrizioni risulterebbe che la maggior parte di esse sia stata raccolta illegittimamente, come del resto dimostra la stessa tempistica risultante dagli atti che mostra un numero di autenticazioni che è, tenuto conto dei tempi in cui esse sono state eseguite, incompatibile con il compimento delle formalità necessarie allo scopo.

Di qui la conclusione che le liste in questione avrebbero dovuto essere escluse dalla competizione elettorale, essendo le sottoscrizioni (o meglio la loro autenticazione) dei presentatori false. In relazione alla natura di atti pubblici delle autenticazioni in contestazione i ricorrenti chiedono la fissazione di un termine ex art. 77 c.p.a. per poter proporre nella competente sede la querela di falso.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano varie violazioni della normativa sul procedimento di autenticazione.

In particolare i ricorrenti denunciano per varie liste: a) indeterminatezza dell´identità del pubblico ufficiale che ha eseguito l´autentica non essendo comprensibile la firma e mancando l´indicazione di nome e cognome del p.u.; si tratta dell´elenco n. 3 della lista "Vivere per Ceccano" (relativamente all´elenco n. 10 della medesima lista mancherebbe anche il timbro e l´indicazione della qualità); dell´elenco n. 12 della lista "Non fermare il rinnovamento"; degli elenchi nn. 3 e 10 della lista "Il Nostro Momento"; degli elenchi nn. 1, 2 e 5 della lista "Lavoro Famiglia sociale"; degli elenchi nn. 10 e 13 della lista "Movimento popolare per Ceccano", degli elenchi nn. 5 e 6 della lista "Movimento giovani per Ceccano"; degli elenchi nn. 11 e 12 della lista "Insieme per Ceccano"; degli elenchi nn. 1, 7 e 10 della lista "Riformismo, progresso e libertà", degli elenchi nn. 5 e 7 della lista "Impegno comune per Ceccano"; dell´elenco n. 6 della lista "Partito democratico", dell´elenco n. 1 della lista "Italia dei Valori"; b) mancanza di indicazione del luogo in cui è avvenuta l´autenticazione per tutti gli elenchi della lista "L´altra Lazio per Ceccano" e per l´elenco n. 2 della lista "Per la gente"; c) mancanza di indicazione della data dell´autenticazione dell´elenco n. 1 della lista "Riformismo, progresso e libertà".

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano che in vari elenchi di sottoscrittori di liste sono presenti correzioni nell´indicazione dei nominativi dei candidati o dei loro dati anagrafici.

In particolare si tratta: dell´elenco n. 18 della lista "L´Altra Ceccano"; degli elenchi nn. 3 e 8 della lista "Oltre l´identità"; degli elenchi nn. 3, 4 e 5 della lista "Impegno comune per Ceccano"; di tutti gli elenchi della lista "Insieme per Ceccano" (in questo caso la correzione si riferisce alla data di nascita di un candidato); di tutti gli elenchi della lista "Per la Gente" (anche in questo caso la correzione si riferisce a date di nascita di candidati); di tutti gli elenchi della lista "Movimento giovani per Ceccano"; dell´elenco n. 1 della lista "Adesso possiamo"; di tutti gli elenchi della lista "Vivere Ceccano".

Essi aggiungano che, in violazione dell´articolo 33 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la sottocommissione elettorale circondariale, relativamente alle liste "Oltre l´identità", "Vivere Ceccano", "Riformismo, progresso e libertà", "Insieme per Ceccano", "Per la gente" e "Impegno Comune", ha convocato i delegati di tali liste al fine di permettere loro di eliminare "discordanze nella trascrizione dei dati anagrafici di alcuni candidati".

I resistenti eccepiscono l´inammissibilità di queste censure, invocando la "prova di resistenza", e denunciano il loro carattere "esplorativo".

Entrambi gli assunti sono infondati.

Per quanto concerne la prova di resistenza, la tesi dei resistenti è che, se anche le illegittimità descritte in ricorso e relative all´autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste risultassero fondate, le autenticazioni nulle risulterebbero ininfluenti perché le liste cui si riferiscono hanno raccolto un numero di firme ben superiore al limite minimo stabilito dalla legge. In pratica la tesi dei resistenti è che per ciascuna di tali liste residuerebbe un numero di sottoscrizioni valide sufficiente a escludere che esse dovessero essere escluse. L´assunto dei resistenti è allo stato infondato. A parte che si tratta di un assunto che non è assistito da prova certa dato che non risulta alcuna documentazione che dia conto del numero complessivo delle firme dei sotttoscrittori delle liste in questione sicchè è impossibile operare la "prova di resistenza", va rilevato, in relazione in particolare al primo motivo, che le nullità specificamente indicate hanno un carattere esemplificativo costituendo semplicemente il risultato di un´attività di indagine a campione svolta nell´ambito del procedimento penale instaurato in relazione alla vicenda all´esame; i ricorrenti sostengono, adducendo a sostegno di questo assunto elementi che non appaiono privi di plausibilità, che le illegittimità in questione avrebbero un carattere molto più ampio (per non dire sistematico) sicchè non è possibile escludere a priori che essi siano in grado di dimostrare che una o più liste non siano supportate da un numero di firme valide pari al minimo richiesto dalla legge. In questa fase non è quindi possibile applicare la prova di resistenza anche se non si può escludere che nel prosieguo l´eccezione dei resistenti possa, sulla base delle risultanze che saranno acquisite, risultare fondata.

Né può sostenersi che il ricorso abbia carattere esplorativo dato che esso reca la circostanziata denuncia di plurime illegittimità nel procedimento di presentazione di varie liste suffragato da concreti elementi.

Alla luce di questo complesso di considerazioni, poiché la questione principale che pone il ricorso è quella relativa alla denunciata falsità dell´autenticazione delle firme di sottoscrittori delle liste e poiché si tratta di contestazione relativa a atti pubblici assistiti da fede privilegiata le cui risultanze possono essere disattese solo in caso di declaratoria della falsità nella competente sede, ritiene il Collegio che, in applicazione dell´articolo 77 c.p.a. e conformemente alla richiesta avanzata dai ricorrenti, debba loro concedersi un termine per la proposizione della querela di falso.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, non definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, respinge le eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del ricorso, secondo quanto precisato in motivazione; fissa ai ricorrenti il termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente decisione per la proposizione della querela di falso.

Si riserva all´esito del deposito da parte del ricorrenti della prova dell´avvenuta proposizione della querela di falso la sospensione del giudizio.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l´intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

 

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Ordinanza interlocutoria n. 21654 del 23/10/2015
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