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Diritto pieno dello straniero a cure mediche in Italia, T.A.R. enuncia i principi

Moscuzza

 

Scritto da Dott.ssa Paola Moscuzza
 
Posto che i casi in cui il permesso di soggiorno viene rilasciato sono tassativamente previsti dalla legge, lo straniero ha diritto di ottenere le cure mediche essenziali e urgenti a prescindere dal suo status.
Con sentenza n. 558/2014, il T.A.R. di Salerno puntualizzava come il provvedimento con cui l´Amministrazione non accoglieva la richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche di uno straniero, era sotteso non certo a porre limiti all´esercizio del diritto alla salute, attuando in apparenza una discriminazione, quanto piuttosto puramente e semplicemente a indicare e chiarire il giusto iter da seguire per ottenere lo specifico permesso testè citato.
Lo straniero qui in oggetto, già titolare di regolare permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentava successivamente istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, specificatamente per cure mediche, allegando a questa certificato medico e documentazione di struttura pubblica attestante l´urgenza delle cure non erogabili nel suo paese. Il rigetto dell´istanza lo portava ad impugnare il provvedimento per difetto di motivazione e violazione di legge (art 5 comma 1 del Testo Unico sull´immigrazione), non ostando le condanne penali per violazione del diritto di autore, all´emissione del permesso.
Negava il permesso l´Amministrazione, ritenendo che l´istante fosse in grado di svolgere il suo lavoro, di rientrare nel paese di origine e ritornare in Italia con regolare visto di ingresso per sottoporsi alle cure mediche.
Di contro il ricorrente affermava che il permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere concesso direttamente dal Questore e dietro presentazione di documentazione relativa alla condizioni personali che mostrano l´impossibilità di allontanarsi dal territorio nazionale.
Le due norme richiamate dal T.A.R. sbrogliano la matassa: ai sensi dell´art. 35, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 "ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all´ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidii pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio...". Il seguente articolo 36 prevede che " lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia può ottenere uno specifico visto d´ingresso ed il relativo permesso di soggiorno", non escludendo perciò che il beneficio possa essere concesso anche a chi si trovi legittimamente sul territorio dello Stato, sia pure in base ad un diverso titolo.
Chiaro come tale articolo riconosca il diritto ad ottenere le cure mediche prescindendo dallo status di straniero irregolare o di immigrato clandestino, onorando il diritto alla salute sancito all´art 32 della Costituzione e riconoscibile a qualsiasi persona, non invece l´emissione del permesso di soggiorno, i cui casi del rilascio sono espressamente previsi dalla legge.
Se ne deduce che al fine di ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche, lo straniero in oggetto avrebbe dovuto dar corso ad un´altra procedura, quella prevista dall´art. 36 del d.lgs. 286/98. E´ con tali motivazioni che il T.A.R. di Salerno rigettava il ricorso.
 
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina, nell´anno 2015
 
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