Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

T.A.R. Abruzzo L´Aquila Sez. I, 08/10/2015, n. 678 (Accesso)

L´art. 3 del D.Lgs. n. 195/2005, con il quale è stata data attuazione alla direttiva n. 2003/4/Ce sull´accesso del pubblico all´informazione ambientale, ha introdotto una fattispecie speciale di accesso in materia ambientale, che si connota, rispetto a quella generale prevista nella L. n. 241/1990, per due particolarità: l´estensione del novero dei soggetti legittimati all´accesso ed il contenuto delle cognizioni accessibili. Sotto il primo profilo, l´art. 3 del D.Lgs. n. 195/2003 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità, in deroga alla disciplina generale sull´accesso ai documenti amministrativi, di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse. Sotto il secondo, la medesima disposizione estende il contenuto delle notizie accessibili alle "informazioni ambientali" (che implicano anche un´attività elaborativa da parte dell´amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste), assicurando, così, al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall´art. 22, L. n. 241/1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell´amministrazione. Peraltro le informazioni cui fa riferimento la succitata normativa concernono esclusivamente lo stato dell´ambiente (aria, sottosuolo, siti naturali etc.) ed i fattori che possono incidere sull´ambiente (sostanze, energie, rumore, radiazioni, emissioni), sulla salute e sulla sicurezza umana, con esclusione quindi di tutti i fatti ed i documenti che non abbiano un rilievo ambientale. Pertanto, l´accesso alle informazioni ambientali è del tutto svincolato da motivazioni precise e dalla dimostrazione dell´interesse del singolo, in quanto l´informazione ambientale consente, a chiunque ne faccia richiesta, di accedere ad atti o provvedimenti che possano incidere sull´ambiente quale bene giuridico protetto dall´ordinamento, con l´unico limite delle richieste "estremamente generiche", posto che esse devono essere specificamente individuate con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui all´art. 2, p. 3, del D.Lgs. n. 195/2005.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Cons. Stato Sez. III, 08/10/2015, n. 4667 (Associa...
Testimoni di giustizia: Bubbico, pronte proposte p...

Cerca nel sito