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Superbonus e bed & breakfast

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Riferimenti normativi: Art.12, comma 3, Codice del turismo - Art.16-bis T.U.I.R.- Art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio

Focus: Negli ultimi anni vi è stato un incremento delle attività ricettive di tipo extra-aberghiero denominate bed and breakfast (B&B). L'Agenzia delle Entrate, alla quale è stato sottoposto il quesito relativo alla fruibilità del Superbonus al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili di abitazione adibiti anche come bed and breakfast, ha risposto con la Risoluzione n. 570 del 9 dicembre 2020.

Principi generali: I B&B sono strutture extra alberghiere che devono necessariamente essere gestite da privati in forma "non imprenditoriale" o familiare (art. 12, c. 3, Codice del turismo) e offrono un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere o posti letto utilizzando parti della propria abitazione privata. In generale, per gli interventi di recupero edilizio degli immobili l'art.16-bis T.U.I.R. prevede espressamente che tutti i soggetti passivi dell'IRPEF, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o detengono, sulla base di un "titolo idoneo", l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi possono fruire della relativa detrazione fiscale. Detrazione che è ridotta al 50 per cento se i lavori sono realizzati su fabbricati adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio di attività commerciale.

Il D.L.n.34/2020 (decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge n.77/2020, ha previsto, all'art.119, il Superbonus del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili anche per quelli ad uso promiscuo, ma non ha fatto alcun riferimento ai B&B. Esso prevede, in particolare, che sono agevolabili gli interventi effettuati "dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10". Il comma 10 prevede per le persone fisiche di beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento energetico su un numero massimo di due unità immobiliari. Ciò ha indotto un contribuente proprietario di un'abitazione unifamiliare, non facente parte di un condomìnio, titolare di una attività di B&B esercitata in forma professionale attraverso una società in nome collettivo, ad interpellare l'Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di fruire del Superbonus. In particolare il contribuente specificava che si trattava di un edificio unifamiliare ad uso promiscuo di abitazione e di B&B ed era sua intenzione far eseguire interventi riconducibili all'ambito del Superbonus 110% in quanto avrebbero consentito il doppio salto di classe energetica.

Al riguardo, occorre precisare che con la Circolare n. 19/E dell'8/7/2020 l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che in caso di interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione o di attività commerciale (occasionale o abituale), le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia possono essere portate in detrazione al 50% (Art.16 bis T.U.I.R.). 

Con la Circolare n. 24/E/2020 dell'8/8/2020 l'Agenzia delle Entrate ha successivamente chiarito che con la locuzione "al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni" il legislatore ha voluto specificare che possono fruire del Superbonus le persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili privati e, dunque, diversi da quelli strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni, dalle unità immobiliari che costituiscono l'oggetto della propria attività e dai beni patrimoniali appartenenti all'impresa. 

In merito al quesito posto ora dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha risposto con la risoluzione n. 570 del 9 dicembre 2020. In premessa ha ricordato che con la risoluzione n.18/E/2008 era stato chiarito che i soggetti titolari di unità immobiliari abitative adibite in modo saltuario a funzioni di B&B potevano fruire dell'agevolazione fiscale riguardante il recupero edilizio, e che la detrazione spettava in misura ridotta al 50%nell'ipotesi specifica di interventi su unità immobiliari residenziali adibite anche all'attività di B&B (occasionale o abituale). Tenuto conto di quanto esposto, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le agevolazioni spettanti per il recupero del patrimonio edilizio (inclusi gli interventi antisismici) si estendono per analogia agli interventi di riqualificazione energetica e, quindi, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste, è possibile per gli esercenti attività di B&B accedere al Superbonus, in relazione ai prospettati interventi da realizzare, limitatamente al 50% delle spese effettivamente sostenute.

 

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