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Straniero, permesso soggiorno, CdS: reddito sopravvenuto va rappresentato a p.a. entro data diniego

Se ai fini del rilascio del permesso di soggiorno l´art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione) impone all´amministrazione di dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti nelle more dell´emanazione del provvedimento, favorevoli allo straniero, tale disposizione, nel dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall´Amministrazione al momento dell´adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda).
Il principio è stato stabilito dal Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza 9/11/2016, n. 4657, che ha confermato la sentenza breve del T.a.r. Liguria, Genova, sez. II, n. 101/2016.
La questione
Uno straniero impugnava al TAR Liguria il provvedimento con il quale la Questura di Savona, considerato il periodo di tempo trascorso senza occupazione e la mancanza di redditi sufficienti, gli aveva denegato il rinnovo del permesso di soggiorno.
Con unico motivo, lamentando la violazione dell´art. 5, comma 5, e dell´art. 6, comma 10, D.Lgs. n. 286 del 1998, la mancata applicazione dell´art. 22, comma 11, D.Lgs. n. 286 del 1998 e dell´art. 37 D.P.R. n. 394 del 1999 nonché il difetto di istruttoria di presupposto e di motivazione, in quanto la questura non avrebbe considerato che il ricorrente aveva instaurato vertenza davanti al Tribunale di Savona per ottenere il pagamento di quanto dovuto; che la corresponsione della somma dovuta dal datore di lavoro costituiva reddito sufficiente per l´ottenimento del permesso di soggiorno, e che egli si era iscritto in data 11 settembre 2014 presso il centro per l´impiego, ed avviato una attività commerciale a far data dal 18 ottobre 2014.
Il TAR respingeva il ricorso, "avendo goduto il ricorrente di un periodo superiore all´anno per reperire un nuovo lavoro (cessazione del rapporto di lavoro 31 dicembre 2011 scadenza del precedente permesso di soggiorno 9 febbraio 2014) e non essendo rilevanti le sopravvenienze, essendo intervenute successivamente all´adozione del provvedimento impugnato, con conseguente inapplicabilità del disposto dell´art. 5, comma 5, d.lgs. 286/98".
Da qui l´appello, disatteso dal Consiglio di Stato.
La decisione
Il Giudice di II grado ha premesso che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno l´art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione) impone all´amministrazione di dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti nelle more dell´emanazione del provvedimento, favorevoli allo straniero (da ultimo Cons. Stato, Sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4113; 19 luglio 2016, n. 3205).
Ma la disposizione citata, nel dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall´Amministrazione al momento dell´adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda).
Nel caso di specie, invece, non era stato riferito nulla all´amministrazione in ordine alle dedotte sopravvenienze, nemmeno a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto, sicchè l´amministrazione aveva coerentemente concluso il procedimento nel segno di quanto preavvisato.
Da qui il rigetto dell´appello.

 

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