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Stato ansioso dell'alunno con competenze intellettive nella norma: se certificato dà diritto ai BES

Stato ansioso dell'alunno con competenze intellettive nella norma: se certificato dà diritto ai BES

Lo stato ansioso di un alunno può rendere necessario per quest'ultimo una metodologia di insegnamento diversificata, in presenza di competenze intellettive del ragazzo nella norma e di certificazione del predetto stato. In buona sostanza, in questo caso, lo studente è considerato avente diritto ai bisogni educativi speciali disciplinati dalla legge 8 ottobre 2010, n. 170. E ciò in considerazione del fatto che l'ambito applicativo della richiamata legge è stato [...] esteso dal Ministero dell'istruzione, con la direttiva del 27 dicembre 2012, alle tipologie di disturbi, non esplicitati nella legge 170 del 2010, che, però, presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma (sul punto anche la circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8). Per la tipologia del disturbo in questione non è applicabile la diversa disciplina dettata per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, per i quali solo è prevista l'eventuale assegnazione di un insegnante di sostegno.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio con sentenza n. 11966 del 19 novembre 2021.

Ma analizziamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

 I fatti di causa

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione al quinto anno del liceo del figlio e contestualmente ha chiesto la condanna dell'amministrazione scolastica ad assegnare un insegnante di sostegno per l'anno scolastico in corso. In particolare, il ricorrente afferma che la scuola ha dato riscontro negativo alla sua richiesta affinché il figlio potesse continuare la didattica a distanza in luogo di quella in presenza. A fronte di tale riscontro, egli ha provveduto a inviare all'amministrazione scolastica una certificazione relativa allo stato ansioso dell'alunno che ha costretto quest'ultimo a interrompere le lezioni. È accaduto che a fine anno, il figlio di parte ricorrente è stato ammesso con riserva di tre debiti all'anno successivo. Il ricorrente lamenta che nonostante la richiamata certificazione sullo stato ansioso, la scuola non ha considerato l'alunno come ragazzo come avente diritto ai bisogni educativi speciali e, pertanto, non ha concesso allo stesso i) il recupero dei debiti attraverso strumenti compensativi o ii) più tempo a disposizione.

Il caso è giunto dinanzi al Tar.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità giudiziaria adita.

La decisione del Tar

Secondo i Giudici amministrativi il ricorso è infondato. Innanzitutto, ad avviso del Tar, nel caso di specie, troverebbe applicazione la disciplina sui bisogni speciali educativi, contenuta nella legge 8 ottobre 2010, n. 170. Tale legge detta norme specifiche in materia «di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico». Si tratta di una legge che «riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana» (art. 1). L'art. 5 dispone che agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono: «a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate; b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere». La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 ha poi esteso l'applicazione di detta legge anche ad altri e ulteriori disturbi che presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma (si v. anche la circolare ministeriale 6 marzo 2013, n. 8). 

In tutte queste ipotesi gli alunni che presentano un bisogno educativo speciale hanno diritto all'inclusione scolastica mediante percorsi didattici personalizzati in modo da facilitare l'apprendimento. Orbene, tornando al caso di specie, quest'ultimo rientrerebbe proprio in queste ulteriori ipotesi. Tuttavia, dalle risultanze processuali è emerso che la certificazione dello stato ansioso è stata prodotta tardivamente e ciò ha reso impossibile per la scuola avviare il procedimento relativo ai BES (bisogni educativi speciali) attraverso la convocazione del Consiglio di classe. A questo deve aggiungersi il fatto che il ricorrente non ha mai formulato alcuna richiesta in tal senso. Con l'ovvia conseguenza che le doglianze di quest'ultimo risultano, ad avviso del Tar, infondate. Altrettanto infondata, oltre che inammissibile, è l'ulteriore domanda formulata da parte ricorrente, con cui viene invocata l'applicazione nel caso di specie della diversa disciplina prevista per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, per i quali solo è prevista l'eventuale assegnazione di un insegnante di sostegno previa redazione del Piano educativo individualizzato da parte del Gruppo di lavoro operativo. In punto, i Giudici amministrativi fanno rilevare che, per quanto sia ammessa nel giudizio amministrativo la proposizione di una pluralità di domande, tuttavia tale cumulo deve pur sempre presentare elementi di connessione non solo soggettiva, ma anche oggettiva, non potendosi, come nel caso di specie fondarsi su differenti presupposti di fatto e di diritto, e tra le quali pertanto non è dato cogliere alcun nesso in grado di giustificare la proposizione delle stesse in un unico giudizio.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar ha respinto il ricorso. 

 

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