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Stadi, Daspo può essere emesso anche per fatti precedenti alla partita

L´art. 1, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 ha inteso prevenire la commissione di fatti illeciti, disponendo che il d.a.s.p.o. possa essere emesso anche quando vi siano condotte pericolose per l´ordine pubblico e cronologicamente precedenti all´evento sportivo e a questo connesse.
Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione III, con Sentenza 15 dicembre 2016, n. 5304, confermando la Sentenza del T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, n. 243/2016.
L´antefatto
Con un provvedimento emesso nel 2015, il Questore di Reggio Calabria aveva vietato ad alcuni "tifosi" di accedere negli stadi e negli impianti sportivi dove si svolgevano manifestazioni sportive in cui fosse impegnata a qualsiasi titolo la s.p.a. Reggina Calcio.
Il Questore aveva infatti rilevato che essi, il 24 maggio 2015, dopo aver rotto il lucchetto di un cancello, erano stati sorpresi mentre collocavano sugli spalti alcuni fumogeni e aste metalliche, in previsione dello svolgimento della partita Reggina - Messina del successivo 26 maggio.
Gli interessati avevano impugnato il provvedimento del Questore al Tar Calabria, chiedendone l´annullamento, ma il Tar, con propria sentenza, aveva respinto il ricorso. Da qui l´appello al Consiglio di Stato, fondato sulla censura alla cui stregua l´atto del Questore sarebbe stato emesso in violazione dell´art. 6 della L. n. 401 del 1989 e sarebbe viziato sotto vari profili di eccesso di potere.
Secondo gli appellanti, infatti:
- poiché stavano preparando la cd coreografia della partita, preannunziata alla società, la loro condotta non avrebbe potuto esser considerata violenta;
- essi si erano mostrati collaborativi, non appena sopraggiunte le cinque volanti della Polizia di Stato;
- era impossibile sostenere che, con l´introduzione delle tre aste delle bandiere e del fumogeno, si stava preparando una aggressione ai tifosi dell´altra squadra;
- non erano state prese le impronte digitali per verificare chi aveva effettivamente portato in loco le bandiere e il fumogeno;
- la denuncia alla autorità giudiziaria non si era riferita all´art. 6 ter della L. n. 401 del 1989 (che vieta di portare bastoni o altri oggetti contundenti o atti ad offendere, nelle ventiquattro precedenti, nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive), bensì all´art. 633 del codice penale, sulla invasione di edifici;
- non vi sarebbe stata una adeguata motivazione della misura del d.a.s.p.o..
La decisione del CDS
L´appello è stato respinto in toto.
Il CDS ha premesso che l´art. 1, comma 1, della L. 13 dicembre 1989, n. 401 (come modificato dalla successiva legislazione), ha previsto che "Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all´articolo 4, primo e secondo comma, della L. 18 aprile 1975, n. 110, all´articolo 5 della L. 22 maggio 1975, n. 152, all´articolo 2, comma 2, del D.L. 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205, all´articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all´articolo 6-ter, della presente legge, nonché per il reato di cui all´articolo 2-bis del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l´ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all´articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime".
Le condotte sopra descritte sono quindi sanzionabili - ha affermato il giudice d´appello - anche quando siano state commesse "a causa" della manifestazione sportiva e, dunque, anche quando siano ad esse cronologicamente precedenti.
Ciò, in quanto la legge ha inteso prevenire la commissione di fatti illeciti, disponendo che il d.a.s.p.o. possa essere emesso anche quando vi siano condotte pericolose per l´ordine pubblico e cronologicamente precedenti all´evento sportivo e a questo connesse.
Una connessione che quindi sussiste non solo quando i fatti avvengano durante o in occasione dell´allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni ma in ogni altro caso in cui si intenda programmare le condotte da tenere durante la manifestazione sportiva o comunque perché di essa è stato organizzato lo svolgimento.
Tra l´altro - ha aggiunto il Collegio - in quanto accaduto il 24 maggio 2015, era ravvisabile la "violenza su cose", perché era stato rotto (col relativo danneggiamento) il lucchetto del cancello, che gli appellanti hanno superato, per accedere sugli spalti; e la induzione "alla violenza", in considerazione delle caratteristiche oggettive delle aste delle bandiere, nonché delle modalità con cui esse erano state introdotte ed occultate nello stadio.
Irrilevante, infine, se vi fosse o meno intenzione di preparare una aggressione nei confronti dei tifosi dell´altra squadra, poiché la misura del d.a.p.s.o. era stata fondata sui fatti oggettivi effettivamente accaduti, sopra descritti.
Da qui il rigetto dell´appello.

 

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